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Document 32003R1034
Commission Regulation (EC) No 1034/2003 of 17 June 2003 on periodical sales by tender of beef held by certain intervention agencies
Regolamento (CE) n. 1034/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento
Regolamento (CE) n. 1034/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento
GU L 150 del 18.6.2003, p. 21–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006
Regolamento (CE) n. 1034/2003 della Commissione, del 17 giugno 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 18/06/2003 pag. 0021 - 0023
Regolamento (CE) n. 1034/2003 della Commissione del 17 giugno 2003 relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare gli articoli 28, paragrafo 2, e 38, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'applicazione di certe misure eccezionali d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno porre in vendita scorte provenienti da queste misure mediante una procedura di gara periodica. (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(4), in particolare i titoli II e III. (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara. (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79. (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati. (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79. (7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001(6). (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento acquistate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000(7), dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 590/2001(8) e dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001(9): - 183 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo. 2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III. Articolo 2 1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze: a) 23 giugno 2003; b) 7 luglio 2003; c) 21 luglio 2003; d) 25 agosto 2003; fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita. 2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara. Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro: - i quantitativi di carni bovine messi in vendita, - il termine e il luogo di presentazione delle offerte. 3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari. 4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione. 5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5. 7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola. 8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg. Articolo 3 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara. Articolo 4 1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente. 2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento. Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato. 2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione(10) tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (4) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39. (5) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. (6) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14. (7) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. (8) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30. (9) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15. (10) DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser ESPAÑA FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Teléfono: +34 91 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: +34 91 521 98 32, 522 43 87