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Document 32003R1000
Commission Regulation (EC) No 1000/2003 of 11 June 2003 deferring the final date for sowing certain arable crops in certain areas of the Community in the 2003/04 marketing year
Regolamento (CE) n. 1000/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Comunità effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004
Regolamento (CE) n. 1000/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Comunità effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004
GU L 146 del 13.6.2003, p. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1000/2003 della Commissione, dell'11 giugno 2003, relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Comunità effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0029 - 0030
Regolamento (CE) n. 1000/2003 della Commissione dell'11 giugno 2003 relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Comunità effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9, secondo comma, terzo trattino, considerando quanto segue: (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto. (2) A seguito delle condizioni climatiche verificatesi nella regione, il 15 febbraio 2003 la Regione Lombardia ha adottato disposizioni fitosanitarie che vietano in alcuni comuni la semina diretta di granturco prima del 15 giugno 2003. Gli agricoltori di questi comuni non potranno quindi rispettare la data limite del 31 maggio fissata per le semine. (3) A seguito delle particolari condizioni climatiche di quest'anno, in determinate regioni del Portogallo e della Grecia non sarà possibile rispettare per alcune colture le date limite stabilite per le semine in tali regioni. (4) Occorre pertanto prorogare il termine applicabile alle semine di granturco effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 sono indicate nell'allegato, relativamente alle colture e alle regioni ivi specificate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica ai pagamenti per superficie nell'ambito della campagna 2003/2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 16.6.1999, pag. 1. (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16. ALLEGATO Date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 >SPAZIO PER TABELLA>