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Document 32003R0882

Regolamento (CE) n. 882/2003 del Consiglio, del 19 maggio 2003, che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno

GU L 127 del 23.5.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/882/oj

32003R0882

Regolamento (CE) n. 882/2003 del Consiglio, del 19 maggio 2003, che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 23/05/2003 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 882/2003 del Consiglio

del 19 maggio 2003

che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Dato che la Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale e ha avviato la procedura di adesione alla Commissione interamericana per il tonno tropicale (in prosieguo "CITT"), e conformemente all'obbligo di cooperare che le incombe in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Comunità ha deciso di applicare le misure adottate dalla CITT in attesa della sua adesione a detta organizzazione.

(2) La Comunità ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini(3) (in prosieguo "APICD", e ne ha deciso, con decisione 1999/386/CE(4), l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua approvazione. La Comunità deve pertanto applicare le disposizioni previste dall'accordo, la cui segreteria è assicurata dalla CITT.

(3) Nel luglio 1999 le parti contraenti dell'APICD hanno deciso di istituire un sistema di sorveglianza e di verifica del tonno pescato nella zona di applicazione dell'accordo. La Comunità deve pertanto istituire un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno pescato nella zona di applicazione dell'APICD. Scopo del sistema è consentire di distinguere il tonno pescato senza rischi per i delfini dal tonno pescato con rischi per i delfini dal momento della cattura fino a quando il tonno è pronto per la vendita al dettaglio. Il sistema si fonda sul presupposto che il tonno pescato senza rischi per i delfini, dal momento della cattura, durante lo sbarco, lo stoccaggio, il trasferimento e la trasformazione sia individuato come tonno pescato senza rischi per i delfini.

(4) Tale decisione è divenuta vincolante per le parti contraenti dell'accordo e la Comunità deve pertanto garantirne l'applicazione.

(5) Per quanto riguarda gli sbarchi e il trasferimento nei porti delle catture, le relative osservazioni sono di competenza degli Stati membri, che tuttavia, possono delegare tale responsabilità allo Stato del porto di sbarco quando lo sbarco avviene in conformità di una convenzione o un accordo amministrativo.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(5) si applica a tutte le attività alieutiche e connesse svolte nelle acque marittime sotto la giurisdizione o la sovranità degli Stati membri comprese le attività dei pescherecci della Comunità che operano nelle acque di paesi terzi o in alto mare, senza pregiudizio degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e paesi terzi o delle convenzioni internazionali delle quali la Comunità è firmataria.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione da parte della Comunità del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno adottato dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini (in prosieguo "APICD").

Articolo 2

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi da pesca battenti bandiera degli Stati membri e registrate nella Comunità (in prosieguo "navi della Comunità"), adibite alla pesca del tonno nella zona dell'accordo.

Il presente regolamento si applica anche alle navi della Comunità battenti bandiera degli Stati membri e registrate nella Comunità che trasportano tonno oggetto di un documento di accompagnamento. Esso si applica inoltre al tonno pescato nella zona dell'accordo, sbarcato, immagazzinato, trasportato o trasformato nella Comunità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "tonno": la specie del sottordine degli scombridi, eccettuato il genere Scomber;

2) "delfino": la specie della famiglia dei delfinidi, associata alla pesca del tonno pinna gialla nella zona dell'accordo;

3) "Zona dell'accordo": la zona delle acque del Pacifico orientale, quale definita all'articolo 3 dell'APICD;

4) "tonno pescato senza rischi per i delfini": il tonno catturato mediante cale in cui non sono stati registrati casi di morte o di ferimento grave di delfini;

5) "tonno pescato con rischi per i delfini", il tonno catturato mediante cale in cui sono stati registrati casi di morte o di ferimento grave di delfini; non si considera tonno pescato senza rischio per i delfini il tonno catturato mediante cale in cui delfini circondati intenzionalmente da navi che non dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD) o il cui comandante non è sulla lista dei comandanti qualificati tenuta dal Segretariato;

6) "osservatore", la persona assegnata ad una nave, dalla CITT o da un programma nazionale della parte contraente, per registrare le operazioni di pesca della nave di cui trattasi;

7) "documento di accompagnamento": il documento conforme ai modelli A e B, di cui all'allegato I (tonno pescato "senza rischi per i delfini") e all'allegato II (tonno pescato "con rischi per i delfini");

8) "cala": l'azione di calare in acqua e salpare una sciabica al fine di catturare tonni;

9) "contenitore": qualunque contenitore utilizzato per lo stoccaggio del tonno alla fine delle operazioni di scarico, durante il processo di congelamento o durante il trasporto in vista della trasformazione.

Articolo 4

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri sono responsabili della sorveglianza e della verifica, ai sensi del presente regolamento, del tonno catturato, trasportato e scaricato, destinato alla trasformazione sul loro territorio.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si estende anche al tonno sbarcato, al di fuori della zona dell'accordo, da navi operanti in tale zona. Per dette navi il sistema di sorveglianza prevede la conferma del peso sbarcato.

3. Il segretariato dell'APICD rilascia i documenti di accompagnamento del tonno agli osservatori imbarcati, salvo laddove lo Stato membro di bandiera della nave stia effettuando un programma nazionale di osservatori. In tali casi gli Stati membri forniscono all'osservatore imbarcato appositi formulari per il documento di accompagnamento, da compilare per ciascuna delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare il tonno nella zona dell'accordo.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tonno catturato nella zona dell'accordo, che è immagazzinato, trasformato o immesso in commercio nel loro territorio sia chiaramente distinto, fino al momento della vendita al dettaglio secondo i casi, tra tonno che non presenta rischi per i delfini e tonno che presenta rischi per i delfini. Tali procedure prevedono i seguenti requisiti:

a) ciascun cambio di proprietà del tonno non trasformato corrispondente a un numero di documento di accompagnamento è trattato in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4, 5 e 7;

b) durante la trasformazione il tonno che non presenta rischi per i delfini e il tonno che presenta rischi per i delfini non sono trasformati contemporaneamente sulla stessa linea di produzione;

c) i trasformatori tengono registri sufficientemente chiari da permettere di ricondurre i numeri di partita del tonno trasformato al corrispondente numero del documento di accompagnamento.

Articolo 5

Obblighi durante le operazioni di pesca

1. L'osservatore determina se il tonno pescato è tonno pescato "senza rischi per i delfini" o "con rischi per i delfini" e sulla base di tale decisione il tonno è caricato nelle stive previamente preparate e contrassegnate a tale scopo.

2. Al termine delle operazioni di carico, l'osservatore, previa consultazione del comandante o della persona delegata da quest'ultimo, riporta sul documento di accompagnamento corrispondente, per rete, le specie e i quantitativi stimati di tonno caricati in ciascuna stiva. Il comandante o la persona da lui delegata sigla, insieme all'osservatore, ciascun documento di accompagnamento così compilato.

3. Qualunque trasferimento in mare di tonno, dalla rete di un peschereccio verso un altro peschereccio deve essere indicato nel documento di accompagnamento, dall'osservatore di ciascuno dei pescherecci interessati, specificando i quantitativi, le specie e la classificazione del tonno così trasferito come tonno pescato "senza rischi per i delfini" o "con rischi per i delfini".

4. Alla fine della campagna di pesca il comandante, insieme all'osservatore, rivede il documento di accompagnamento, aggiungendovi eventuali osservazioni, e lo firma. Una campagna di pesca termina quando una nave sbarca due terzi o più delle sue catture, in un'altra spedizione o in una serie di sbarchi parziali.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 6

Operazioni di sbarco, trasporto, stoccaggio e trasformazione

1. Il comandante della nave, l'armatore o il suo agente comunicano alle autorità nazionali, almeno settantadue ore prima della data prevista di sbarco, le date e i luoghi in cui sarà effettuato lo sbarco di tutte le catture o di parti di esse, al fine di permettere la verifica dello sbarco suddetto.

2. Se alla fine di uno sbarco la campagna di pesca è terminata, alla nave è consegnato un nuovo documento di accompagnamento per la nuova campagna di pesca, in cima al quale figura il tonno eventualmente rimasto a bordo.

3. Se alla fine di uno sbarco la campagna di pesca non è terminata la nave conserva l'originale del documento di accompagnamento e ne trasmette copia, corredata dalle firme originali, alle autorità nazionali del porto di sbarco.

4. Qualora il tonno sia sbarcato da un peschereccio e poi caricato su una nave da trasporto per essere trasferito verso un altro luogo per la trasformazione, lo Stato di bandiera della nave da trasporto è tenuto a richiedere il documento di accompagnamento per tale carico, a conservare le informazioni relative allo sbarco, che includono il peso totale del pesce sbarcato, nel caso in cui sia stato controllato, a verificare che durante tutte le operazioni di carico e di trasporto il tonno pescato "senza rischi per i delfini" sia tenuto sempre separato dal tonno pescato "con rischi per i delfini" nonché a trasmettere tutte le informazioni pertinenti al segretariato dell'APICD, con copia alla Commissione. Durante il trasporto le due categorie di tonno possono essere tenute nello stesso locale, purché restino fisicamente separate mediante reti o materiale similare e il tonno pescato "con rischi per i delfini" sia chiaramente identificato come tale.

5. Se il tonno è sbarcato per essere avviato immediatamente alla trasformazione, lo Stato membro del luogo di trasformazione deve conservare la documentazione relativa allo sbarco e registrare il peso controllato del tonno pescato "senza rischi per i delfini" e di quello pescato "con rischi per i delfini". Detto Stato membro utilizzerà l'originale del documento di accompagnamento per inserire le informazioni richieste nella base dati e seguire l'iter del tonno trasformato ed invierà una copia di detto documento allo Stato membro di bandiera della nave che ha pescato il tonno di cui trattasi.

6. Il tonno sbarcato è posto in contenitori diversi, a seconda che il tonno sia stato classificato come tonno pescato "senza rischi per i delfini" o come tonno pescato "con rischi per i delfini", identificando ciascun contenitore con una scritta recante il numero del documento di accompagnamento, la classificazione del tonno e il peso controllato.

7. Qualunque vendita di una parte delle catture è accompagnata dal numero di riferimento corrispondente, durante tutto il circuito di trasformazione. Ogni trasferimento delle catture deve essere notificato alle autorità competenti dello Stato membro del luogo di sbarco, di trasformazione, indicando il numero e il documento di accompagnamento, le specie e i quantitativi di tonno nonché l'identità del destinatario.

8. Quando il tonno è sbarcato nei porti di paesi terzi, lo Stato membro, mediante specifico accordo, può delegare l'osservazione degli sbarchi e dei trasporti alle autorità dello Stato del porto interessato.

Quando il paese terzo di porto è parte dell'APICD, la responsabilità del documento di accompagnamento spetta a tale Stato di porto.

Quando il paese terzo di porto non è parte dell'APICD lo Stato membro di bandiera della nave resta responsabile del documento di accompagnamento, salvo se un accordo bilaterale specifico disponga altrimenti

9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri creano una base di dati informatica per l'attuazione di tali norme, alla quale la Commissione deve poter accedere per via informatica.

2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento gli Stati membri trasmettono al segretariato dell'APICD, nonché alla Commissione, i documenti di accompagnamento, firmati dall'osservatore e dal comandante.

3. Gli Stati membri notificano al segretariato dell'APICD, trasmettendo copia alla Commissione, i cambi di proprietà del tonno non trasformato, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.

4. Entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno. La Commissione, basandosi su tale relazione, trasmette a sua volta una relazione al segretariato dell'APICD, prima di ogni riunione annuale.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nome e indirizzo dei funzionari responsabili dell'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno quale istituito dal presente regolamento.

6. La Commissione comunica al segretariato dell'APICD nome e indirizzo completo dei 6 funzionari della Commissione responsabili dell'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno come previsto dal presente regolamento.

Articolo 8

Allegati

Gli allegati I e II possono essere modificati, al fine di applicare le misure di conservazione adottate dall'APICD, divenute obbligatorie per la Comunità secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 9

Attuazione

Le misure necessarie all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 6, paragrafo 10, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Le misure da adottare ai sensi dell'articolo 8 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio(7).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.-A. Tsochatzopoulos

(1) GU C 304 E del 30.1.2001, pag. 212.

(2) Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 132 del 27.5.1999, pag. 3.

(4) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

(5) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

ALLEGATO I

Tracking document (Model A) for dolphin-safe tuna/Documento di accompagnamento (Modello A) per tonni pescati senza rischi per i delfini

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ALLEGATO II

Tracking document (Model B) for non-dolphin-safe tuna/Documento di accompagnamento (Modello B) per tonni pescati senza rischi per i delfini

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