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Document 32003R0865

Regolamento (CE) n. 865/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians)

GU L 124 del 20.5.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/865/oj

32003R0865

Regolamento (CE) n. 865/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians)

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0017 - 0018


Regolamento (CE) n. 865/2003 della Commissione

del 19 maggio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione "Cítricos Valencianos" o "Cítrics Valencians" quale indicazione geografica protetta.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 617/2003(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.

(3) GU C 204 del 28.8.2002, pag. 6 (Citricos Valencianos o Citrics Valencians).

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 3.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

SPAGNA

Cítricos Valencianos o Cítrics Valencians. (IGP)

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