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Document 32003R0768

    Regolamento (CE) n. 768/2003 della Commissione, del 30 aprile 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    GU L 109 del 1.5.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/768/oj

    32003R0768

    Regolamento (CE) n. 768/2003 della Commissione, del 30 aprile 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    Gazzetta ufficiale n. L 109 del 01/05/2003 pag. 0023 - 0024


    Regolamento (CE) n. 768/2003 della Commissione

    del 30 aprile 2003

    che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1137/2002 della Commissione(3).

    (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 169 del 28.6.2002, pag. 41.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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