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Document 32003R0741

Regolamento (CE) n. 741/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le ciliege diverse dalle ciliege acide

GU L 106 del 29.4.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2003; abrog. impl. da 32003R0933

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/741/oj

32003R0741

Regolamento (CE) n. 741/2003 della Commissione, del 28 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le ciliege diverse dalle ciliege acide

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 29/04/2003 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 741/2003 della Commissione

del 28 aprile 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le ciliege diverse dalle ciliege acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 570/2003(4), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(6).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le ciliege diverse dalle ciliege acide.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

(4) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 17.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

>SPAZIO PER TABELLA>"

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