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Document 32003R0694

Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003

GU L 99 del 17.4.2003, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/694/oj

32003R0694

Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0015 - 0021


Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio

del 14 aprile 2003

che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.

(2) Il regolamento (CE) n. 693/2003(3) del Consiglio istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) per il caso specifico di transito per via terrestre dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue. Dovrebbero essere stabiliti modelli uniformi per tali documenti.

(3) Detti modelli uniformi dovrebbero contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Essi dovrebbero inoltre essere idonei all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

(4) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita alla Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti(4).

(5) Per limitare allo stretto necessario la divulgazione delle informazioni in questione, è altresì indispensabile che ciascuno Stato membro che rilascia il FTD/FRTD attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di FTD/FRTD, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza ognuno di detti Stati dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE, del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo(7).

(9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(11) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I documenti di transito agevolato (FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono costituiti da un modello uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. I documenti di transito ferroviario agevolato (FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono costituiti da un modello uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, con riferimento a:

a) caratteristiche e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

b) procedimenti e norme tecnici da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme di FTD/FRTD;

c) altre norme da osservare ai fini della compilazione del modello uniforme di FTD/FRTD.

2. I colori del modello uniforme di FTD e FRTD possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro che ha deciso di rilasciare il FTD/FRTD nomina un unico organismo responsabile della loro stampa. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tal fine un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato l'FTD o l'FRTD hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere. L'FTD e l'FRTD non devono contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste negli allegati del presente regolamento o menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 6

Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano il modello uniforme di FTD e FRTD di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle caratteristiche e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

La necessità dell'inserimento della fotografia di cui all'allegato I, punto 2 e all'allegato II, punto 2, può essere determinata entro la fine del 2005.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) Parere espresso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 23).

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

ALLEGATO I

DOCUMENTO DI TRANSITO AGEVOLATO (FTD)

Caratteristiche di sicurezza

1. In questa zona figura un elemento otticamente variabile che garantisce una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera "E" e un globo.

2. Inserimento di una fotografia, rispondente ad elevati requisiti di sicurezza.

3. In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90 °. I codici utilizzati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 1683/95.

4. Al centro di questa zona figura la parola "FTD" in lettere maiuscole e colore variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5. In questa casella figura il numero dell'FTD, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3. È utilizzato un carattere speciale.

Zone da completare

6. Questa casella deve cominciare con le parole "valido per". L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui l'FTD è valido.

7. Questa casella deve iniziare con la parola "da"; più oltre sulla riga comparirà la parola "a". L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità dell'FTD.

8. Questa casella deve iniziare con la dicitura "numero di ingressi"; più oltre, sulla riga deve figurare la dicitura "durata del transito" e la dicitura "giorni".

9. Questa casella deve iniziare con la dicitura "rilasciato a" e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10. Questa casella deve iniziare con la parola "il" (seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente); più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura "numero di passaporto" (seguita dal numero di passaporto del titolare).

11. Questa casella deve riportare cognome e nome del titolare.

12. Questa casella deve iniziare con la parola "annotazioni" ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta non è colorata (tonalità di bianco basico).

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese, in francese e nella lingua dello Stato emittente.

Modello dell'FTD

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ALLEGATO II

DOCUMENTO DI TRANSITO FERROVIARIO AGEVOLATO (FRTD)

Caratteristiche di sicurezza

1. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisce una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera "E" e un globo.

2. Inserimento di una fotografia, rispondente ad elevati requisiti di sicurezza.

3. In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente con un effetto di immagine latente. Sarà di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90 °. I codici utilizzati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 1683/95.

4. Al centro di questa zona figura la parola "FRTD" in lettere maiuscole e colore variabile, dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5. In questa casella figura il numero dell'FRTD, che è prestampato e comincerà con la lettera o con le lettere che indicano il paese emittente come descritto al punto 3. È utilizzato un carattere speciale.

Zone da completare

6. Questa casella deve cominciare con le parole "valido per". L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui l'FRTD è valido.

7. Questa casella deve iniziare con la parola "da"; più oltre sulla riga comparirà la parola "a". L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità dell'FRTD.

8. In questa casella è indicata la dicitura "viaggio singolo di andata e ritorno"; più oltre sulla riga deve figurare la dicitura "ore".

9. Questa casella deve iniziare con la dicitura "rilasciato a" e verrà utilizzata per indicare il luogo di rilascio.

10. Questa casella deve iniziare con la parola "il" (seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente); più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura "numero di passaporto" (seguita dal numero di passaporto del titolare).

11. Questa casella deve riportare cognome e nome del titolare.

12. Questa casella deve iniziare con la parola "annotazioni" ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 5 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13. Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne.

La carta non è colorata (tonalità di bianco basico).

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese, in francese e nella lingua dello Stato emittente.

Modello dell'FRTD

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