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Document 32003R0570

    Regolamento (CE) n. 570/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

    GU L 82 del 29.3.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2003; abrog. impl. da 32003R0741

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/570/oj

    32003R0570

    Regolamento (CE) n. 570/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

    Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/2003 pag. 0017 - 0018


    Regolamento (CE) n. 570/2003 della Commissione

    del 28 marzo 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2337/2002(4), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(6).

    (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

    (3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

    (4) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 29.

    (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (6) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

    (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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