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Document 32003R0540

Regolamento (CE) n. 540/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

GU L 80 del 27.3.2003, pp. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/540/oj

32003R0540

Regolamento (CE) n. 540/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/2003 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 540/2003 della Commissione

del 26 marzo 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2201/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.

(2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori.

(3) Tale superamento non compromette il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2003 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1961/2001 chiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2003, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(3) GU L 335 del 12.12.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 15 gennaio al 15 marzo 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

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