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Document 32003R0320

    Regolamento (CE) n. 320/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia

    GU L 47 del 21.2.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/320/oj

    32003R0320

    Regolamento (CE) n. 320/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/2003 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 320/2003 del Consiglio

    del 18 febbraio 2003

    che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni(2), in particolare l'articolo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    (1) Il 26 marzo 2001 la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore di accessori filettati di ghisa malleabile della Repubblica ceca, la società Moravske Zelezarny AS, una richiesta di modifica del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio, dell'11 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia(3).

    (2) Il produttore esportatore ha chiesto un riesame sostenendo che l'aliquota del dazio individuale nei suoi confronti è stata calcolata sulla base di metodi non conformi alle conclusioni contenute nella relazione dell'organo d'appello e in una relazione del gruppo speciale, modificata dalla relazione dell'organo d'appello, nella causa "Comunità europea - dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India"(4) ("le relazioni") e, in particolare, all'interpretazione giuridica, contenuta in tali relazioni, degli articoli 2.2.2 ii) e 2.4.2 dell'accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.

    (3) Il 5 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5) (in seguito denominato "avviso di apertura"), la Commissione ha pertanto offerto la possibilità di riesaminare le misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia.

    (4) L'ambito del riesame è stato limitato all'analisi del dumping praticato dai produttori esportatori dei paesi interessati le cui aliquote del dazio basate su un metodo di calcolo del dumping menzionato nelle relazioni e che hanno inviato un questionario debitamente compilato entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Il riesame è stato effettuato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001.

    (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento tutti i produttori esportatori noti e le autorità competenti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e ha ricevuto soltanto la risposta di un produttore esportatore tailandese. Il produttore ceco che aveva inizialmente chiesto il riesame non ha risposto al questionario.

    (7) In un secondo tempo, il suddetto produttore esportatore tailandese ha deciso di ritirare la domanda di riesame. Tenuto conto, inoltre, del fatto che nessun altro esportatore ha risposto al questionario conformemente all'avviso di apertura, la presente inchiesta dovrebbe essere chiusa.

    B. CONCLUSIONI

    (8) Sulla base di quanto precede, si conclude che è opportuno chiudere il riesame e mantenere in vigore, senza modificare il livello applicabile ai produttori esportatori dei paesi interessati, le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2000, sulle importazioni del prodotto in questione originario del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia. Analogamente, dovrebbero essere mantenuti gli impegni inizialmente accettati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È chiuso il riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile, attualmente classificabili nel codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307 19 10 10 ), originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. Christodoulakis

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

    (3) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.

    (4) WT/DS 141/AB/R, 1.3.2001.

    (5) GU C 342 del 5.12.2001, pag. 5.

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