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Document 32003R0318

Regolamento (CE) n. 318/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

GU L 46 del 20.2.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2003; abrog. impl. da 32003R2295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/318/oj

32003R0318

Regolamento (CE) n. 318/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0020 - 0020


Regolamento (CE) n. 318/2003 della Commissione

del 19 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 45/2003(4), stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione di norme di commercializzazione nel settore delle uova.

(2) L'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1274/91 si riferisce ai controlli effettuati nei centri di imballaggio sulle uova classificate pronte per la spedizione e non a quelli effettuati sulle uova che escono dai centri di imballaggio. Per evitare confusione o un'errata interpretazione è pertanto opportuno modificare conseguentemente l'attuale formulazione dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

(3) Onde garantire una corretta gestione del territorio ed impedire lo sviluppo di malattie dannose potrebbe essere necessaria una rotazione degli allevamenti all'aperto di galline ovaiole. Si dovrebbe concedere ai volatili l'accesso a tutto il recinto e, nei casi in cui si effettui l'allevamento estensivo all'aperto con almeno 10 m2 per gallina, ad ogni volatile andrebbero garantiti in ogni momento almeno 2,5 m2.

(4) È pertanto necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1274/91.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), la frase introduttiva "alla partenza dal centro di imballaggio:" è sostituita dalla frase "al centro di imballaggio, pronti per la spedizione:".

2) Nell'allegato III, lettera a), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, con una densità massima non superiore a 2500 galline ovaiole per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2 in qualsiasi momento. Tuttavia, ove siano disponibili 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina,

- gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina all'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, regolarmente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

(3) GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

(4) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 60.

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