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Document 32003R0249
Commission Regulation (EC) No 249/2003 of 10 February 2003 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector
Regolamento (CE) n. 249/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 249/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
GU L 34 del 11.2.2003, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 249/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/2003 pag. 0011 - 0011
Regolamento (CE) n. 249/2003 della Commissione del 10 febbraio 2003 relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2201/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare. (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 10 febbraio 2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2002 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 10 febbraio 2003 e prima del 16 marzo 2003, sono respinte. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69. (3) GU L 286 del 24.10.2002, pag. 3.