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Document 32003R0219

    Regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione, del 4 febbraio 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

    GU L 29 del 5.2.2003, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/219/oj

    32003R0219

    Regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione, del 4 febbraio 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 029 del 05/02/2003 pag. 0007 - 0013


    Regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione

    del 4 febbraio 2003

    relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 41,

    considerando quanto segue:

    (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara per la trasformazione nella Comunità.

    (2) Occorre assoggettare la vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(4), (CEE) n. 3002/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96(6), e (CEE) n. 2182/77(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve alcune eccezioni a motivo dell'impiego particolare che sarà fatto di tali prodotti.

    (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

    (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.

    (5) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

    (6) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2001(9).

    (7) Per garantire un controllo efficace della destinazione delle carni uscite dalle scorte d'intervento, si dovrebbero adottare misure di controllo oltre a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, che si basano sull'ispezione fisica della qualità e delle quantità.

    (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Si procede alla vendita dei seguenti quantitativi di carni destinate alla trasformazione nella Comunità:

    - circa 2500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

    - circa 2500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,

    - circa 2500 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

    - circa 1492 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

    - circa 1244 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

    - circa 2101 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,

    - circa 1224 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,

    - circa 201 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano.

    Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

    2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

    Articolo 2

    1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

    Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

    a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita

    e

    b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

    2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

    3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

    4. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

    a) 11 febbraio 2003;

    b) 25 febbraio 2003;

    c) 11 marzo 2003;

    d) 25 marzo 2003,

    fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

    5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

    6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre un giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

    Articolo 4

    1. Un'offerta è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia operato nel settore della trasformazione di prodotti contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. Inoltre le offerte devono essere presentate, o fatte presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE(10).

    Ai fini dell'applicazione del primo comma, non vanno presi in considerazione gli stabilimenti per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né gli stabilimenti collegati ad un punto di vendita al dettaglio nei quali le carni siano trasformate e vendute al consumatore finale.

    2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:

    - dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 6, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77,

    - dell'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

    3. Gli offerenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna, per loro conto, i prodotti che acquistano. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

    4. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

    5. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

    2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione(11) tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

    Articolo 6

    1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti A o B di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2. Per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 %(12) e contenente in peso almeno il 20 %(13) di carne magra (frattaglie e grasso esclusi)(14), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

    Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

    3. Per prodotto B si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine, diverso:

    - da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure

    - da quelli specificati al paragrafo 2.

    Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

    Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

    Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

    Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

    2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le relative operazioni siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

    3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

    Articolo 8

    1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

    2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77, è fissato:

    - per i quarti anteriori, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1600 EUR,

    - per le carni bovine disossate d'intervento dei codici INT 22 e INT 24, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1800 EUR,

    - per le carni bovine disossate d'intervento dei codici INT 11 e INT 18, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1400 EUR.

    3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione di tutte le carni bovine acquistate in prodotti finiti di cui all'articolo 6 costituisce un'esigenza principale.

    Articolo 9

    In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

    la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

    - Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 219/2003]

    - Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 219/2003)

    - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 219/2003)

    - Για μεταποίηση [κανονισμoί (ΕOΚ) αριθ. 2182/77 και (EK) αριθ. 219/2003]

    - For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 219/2003)

    - Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 219/2003]

    - Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 219/2003]

    - Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 219/2003)

    - Para transformação [Regulamentos (CEE) n.o 2182/77 e (CE) n.o 219/2003]

    - Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 219/2003)

    - För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 219/2003)

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

    (4) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

    (5) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

    (6) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

    (7) GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

    (8) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

    (9) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

    (10) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

    (11) DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

    (12) Determinazione del tenore in collageno: viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

    (13) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

    (14) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

    ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203, D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49-69) 1564-704/772 Telex 411727 Telefax (49-69) 1564-790/985

    ESPAÑA

    FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10 télex FEGA 23427 E, FEGA 41818 E fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

    FRANCE

    OFIVAL 80, avenue des Terroirs de France F - 75607 Paris Cedex 12 téléphone (33-1) 44 68 50 00 télex 215330 télécopieur (33-1) 44 68 52 33

    IRELAND

    Department of Agriculture and Food Johnston Castle Estate County Wexford Tel. (353-53) 634 00 fax: (353-53) 428 42

    ITALIA

    AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro 81 I - 00185 Roma Tel. (39) 06 449 49 91 telex 61 30 03 telefax (39) 06 445 39 40/444 19 58

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