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Document 32003R0215

Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, recante decima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 28 del 4.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/215/oj

32003R0215

Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, recante decima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/2003 pag. 0041 - 0042


Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione

del 3 febbraio 2003

recante decima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 145/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 23, 24 e 28 gennaio 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 22.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

"Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Paesi Bassi. Registrazione presso la Camera di commercio: 14063277."

2) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

"a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias 'Hambali'; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); nato a: Encep Nurjaman; nazionalità: indonesiana; data di nascita: 4 aprile 1964; luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia;

b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias 'Abu Jibril'; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); nazionalità: indonesiana; luogo di nascita: Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia"

3) La voce "Mr Nabil Abdul Sayadi (alias Abu Zeinab)" dell'elenco "persone fisiche" è sostituita da:

"Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); data di nascita: 1/1/66 a El Hadid, Tripoli, Libano; nazionalità: belga dal 18.9.2001; marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan"

4) La voce "Patricia Vinck (alias Souraya P. Vinck)" dell'elenco "persone fisiche" è sostituita da:

"Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); data di nascita: 4.1.1965 a Berchem, Anversa; nazionalità: belga; moglie di Nabil Sayadi."

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