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Document 32003R0205

    Regolamento (CE) n. 205/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

    GU L 28 del 4.2.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/205/oj

    32003R0205

    Regolamento (CE) n. 205/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

    Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/2003 pag. 0016 - 0018


    Regolamento (CE) n. 205/2003 della Commissione

    del 3 febbraio 2003

    relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

    (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.

    (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(3). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

    (4) Per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

    Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

    Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

    (2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

    (3) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

    ALLEGATO

    Note:

    LOTTI A e B

    1. Azione n.: 61/02 (A); 62/02 (B)

    2. Beneficiario(2): World Food Programme (PAM), via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma tel. (39-06) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I

    3. Rappresentante del beneficiario: da designarsi dal beneficiario

    4. Paese di destinazione: A: Guinea; B: Liberia

    5. Prodotto da mobilitare(7): piselli spezzati

    6. Quantitativo totale (t nette): 2850

    7. Numero di lotti: 2(A: 1000 tonnellate; B: 1850 tonnellate)

    8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(4): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 (B.6)

    9. Condizionamento(5): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 (2.1, A.1.a, 2.a e B.4) o (4.0 A.1.c, 2.c e B.4)

    10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 (IV.A.3)

    - Lingua da utilizzare per la marcatura: A: francese; B: inglese

    - Diciture complementari: -

    11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

    Il prodotto deve provenire dalla Comunità

    12. Stadio di consegna previsto(8): reso porto d'imbarco

    13. Stadio di consegna alternativo: -

    14. a) Porto d'imbarco: -

    b) Indirizzo di carico: -:

    15. Porto di sbarco: -

    16. Luogo di destinazione: - porto o magazzino di transito: -

    - via di trasporto terrestre: -

    17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: 10-30.3.2003

    - 2o termine: 24.3-13.4.2003

    18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: -

    - 2o termine: -

    19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 18.2.2003

    - 2o termine: 4.3.2003

    20. Importo della garanzia d'offerta: 5 EUR/t

    21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

    22. Restituzione all'esportazione: -

    Per dare modo alla Commissione di aggiudicare l'appalto di forniture è indispensabile trasmettere certe informazioni relative all'offerente (in particolare il numero di conto da accreditare). Queste informazioni sono contenute in un modulo disponibile sul sito Internet:

    http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm

    Qualora non vengano inviate tali informazioni, l'offerente designato fornitore non potrà invocare il termine di comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2519/97.

    Tutti gli offerenti sono pertanto invitati ad allegare alla propria offerta il suddetto modulo, completato con le informazioni richieste.

    (1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

    (2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

    (3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

    (4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

    - certificato fitosanitario.

    (5) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

    (6) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'" ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: "Piselli spezzati".

    (7) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

    (8) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.

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