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Document 32003R0134

    Regolamento (CE) n. 134/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 22 del 25.1.2003, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/134/oj

    32003R0134

    Regolamento (CE) n. 134/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 25/01/2003 pag. 0019 - 0019


    Regolamento (CE) n. 134/2003 della Commissione

    del 24 gennaio 2003

    relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2200/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

    (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.

    (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 21 gennaio 2003 per le nocciole con guscio. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 21 gennaio 2003 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole con guscio, la cui domanda è stata presentata il 21 gennaio 2003 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2200/2002, sono rilasciati nei limiti del 58,1 % da applicare alle quantità richieste.

    Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 21 gennaio 2003 al 24 giugno 2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

    (2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

    (3) GU L 335 del 12.12.2002, pag. 8.

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