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Document 32003R0107
Commission Regulation (EC) No 107/2003 of 21 January 2003 determining the extent to which applications for import licences lodged in respect of subquota II for frozen meat of bovine animals, provided for in Regulation (EC) No 954/2002, can be accepted
Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione, del 21 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002
Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione, del 21 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002
GU L 16 del 22.1.2003, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione, del 21 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/2003 pag. 0014 - 0014
Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione del 21 gennaio 2003 che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003)(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando quanto segue: L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 ha fissato a 13250 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 7 al 9 gennaio 2003. Dato che i titoli d'importazione superano il quantitativo disponibile, occorre fissare una percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 954/2002. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 nel periodo dal 7 al 9 gennaio 2003 è soddisfatta a concorrenza del 2,5754 % dei quantitativi richiesti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.