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Document 32003R0107

    Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione, del 21 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002

    GU L 16 del 22.1.2003, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/107/oj

    32003R0107

    Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione, del 21 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 22/01/2003 pag. 0014 - 0014


    Regolamento (CE) n. 107/2003 della Commissione

    del 21 gennaio 2003

    che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate per il sotto-contingente II di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003)(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 ha fissato a 13250 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente II per il quale gli importatori riconosciuti possono presentare domande di titoli d'importazione nel periodo dal 7 al 9 gennaio 2003. Dato che i titoli d'importazione superano il quantitativo disponibile, occorre fissare una percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 954/2002.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2002 nel periodo dal 7 al 9 gennaio 2003 è soddisfatta a concorrenza del 2,5754 % dei quantitativi richiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.

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