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Document 32003R0011

    Regolamento (CE) n. 11/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

    GU L 1 del 4.1.2003, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/11/oj

    32003R0011

    Regolamento (CE) n. 11/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 001 del 04/01/2003 pag. 0063 - 0063


    Regolamento (CE) n. 11/2003 della Commissione

    del 3 gennaio 2003

    che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003(3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.

    (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

    (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,426 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

    (3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

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