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Document 32003L0081

    Direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 224 del 6.9.2003, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/81/oj

    32003L0081

    Direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 06/09/2003 pag. 0029 - 0031


    Direttiva 2003/81/CE della Commissione

    del 5 settembre 2003

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione(4), fissa un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Molinate, tiram e ziram figurano in detto elenco.

    (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che individua le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), sono stati designati i seguenti Stati membri relatori, i quali hanno a loro volta presentato alla Commissione i relativi rapporti di valutazione e raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92. Per il molinate, lo Stato membro relatore era il Portogallo e tutte le informazioni sono state presentate il 30 novembre 1998. Per il tiram, lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni sono state presentate il 15 gennaio 1998. Per lo ziram, lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni sono state presentate il 9 giugno 1998.

    (3) Tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4) Il riesame di tutte le sostanze attive si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione relativi a molinate, tiram e ziram.

    (5) Dal riesame del molinate, del tiram e dello ziram non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

    (6) Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram o ziram soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze attive in questione nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.

    (7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.

    (8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE relative ai prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni attinenti a tali sostanze attive, contemplate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.

    (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

    (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

    Essi applicano dette disposizioni dal 1o febbraio 2005.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente molinate, tiram o ziram al fine di accertare che le condizioni riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE siano soddisfatte. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2005.

    2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente molinate, tiram o ziram come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 luglio 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2008.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il 1o agosto 2004.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16.

    (3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

    (4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

    (5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

    (6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

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