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Document 32003L0079

    Direttiva 2003/79/CE della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 205 del 14.8.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/79/oj

    32003L0079

    Direttiva 2003/79/CE della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 14/08/2003 pag. 0016 - 0018


    Direttiva 2003/79/CE della Commissione

    del 13 agosto 2003

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/70/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 10 settembre 1997 le autorità tedesche hanno ricevuto una domanda della Prophyta GmbH, in seguito denominata "il notificante", ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva Coniothyrium minitans nell'allegato I della direttiva. Con decisione 1998/676/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/748/CE(4), è stato confermato che il fascicolo era "completo", nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione il 13 marzo 2000 una relazione di valutazione concernente detta sostanza.

    (3) Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame è stato concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il Coniothyrium minitans.

    (4) Dal riesame non sono emersi problemi o insorte perplessità da richiedere la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

    (5) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti il Coniothyrium minitans soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE e alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

    (6) Anche se per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi, è opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'articolo 4 della direttiva. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo, escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

    (7) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti lo Coniothyrium minitans e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

    (8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

    (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano dette disposizioni dal 1o luglio 2004.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente il Coniothyrium minitans allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano le autorizzazioni in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 30 giugno 2004.

    2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente Coniothyrium minitans come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame, da parte degli Stati membri, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 30 giugno 2005 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascuno di tali prodotti fitosanitari.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2004.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9.

    (3) GU L 317 del 26.11.1998, pag. 47.

    (4) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 19.

    ALLEGATO

    Nell'allegato I sono giunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

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