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Document 32003L0073

Direttiva 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 186 del 25.7.2003, pp. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/73/oj

32003L0073

Direttiva 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 25/07/2003 pag. 0034 - 0035


Direttiva 2003/73/CE della Commissione

del 24 luglio 2003

recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III alla direttiva 1999/94/CE definisce il formato del poster da affiggere in tutti i punti vendita di autovetture nuove.

(2) Occorre provvedere all'utilizzo di moderni strumenti di comunicazione (display elettronici) e prevenire l'uso di tecniche di aggiornamento dei poster più difficili da impiegare.

(3) L'allegato III alla direttiva 1999/94/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

(4) Le associazioni di consumatori e le parti interessate sono state consultate.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 1999/94/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL POSTER/DISPLAY ELETTRONICO DA ESPORRE NEL PUNTO VENDITA

Gli Stati membri devono provvedere affinché il poster/display rispetti i seguenti requisiti minimi:

1) il poster ha una dimensione minima di 70 cm x 50 cm;

2) le informazioni sono di facile lettura;

3) con un display elettronico ove le informazioni sono fornite su schermo, quest'ultimo deve avere una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17") e le informazioni potranno essere visualizzate mediante tecniche di scorrimento;

4) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO2, con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco;

5) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE.

Riportiamo di seguito il formato suggerito:

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6) sul poster/display relativo al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 figura il seguente testo: "È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture"; nel caso di un display provvisto di schermo elettronico, il messaggio deve essere costantemente visibile;

7) sul poster/display figura il seguente testo: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre"; nel caso di un display provvisto di schermo elettronico, il messaggio deve essere costantemente visibile;

8) il poster/display sarà aggiornato almeno ogni sei mesi. Qualora si utilizzi un display elettronico, le informazioni devono essere aggiornate almeno su base trimestrale;

9) il poster/display può essere sostituito in modo completo e permanente da uno schermo elettronico. In tal caso lo schermo elettronico sarà presentato in modo da sollecitare la sensibilità del consumatore con almeno lo stesso grado di intensità rispetto al poster/display."

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