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Document 32003L0007

    Direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 22 del 25.1.2003, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/7/oj

    32003L0007

    Direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 25/01/2003 pag. 0028 - 0030


    Direttiva 2003/7/CE della Commissione

    del 24 gennaio 2003

    che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare l'articolo 9r,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 70/524/CEE autorizza l'uso della cantaxantina come additivo a determinate condizioni.

    (2) Nel 1997 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che la dose giornaliera ammissibile (DGA) di cantaxantina poteva essere fissata a 0,03 mg/kg del peso corporeo.

    (3) In seguito alla revisione della DGA da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha riesaminato i tenori di cantaxantina nei mangimi per salmonidi, pollame da ingrasso e galline ovaiole per garantire la sicurezza dei consumatori. Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha dichiarato che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita stabilendo una concentrazione massima di cantaxantina pari a 25 mg/kg di mangime per salmonidi e pollame da ingrasso e 8/mg/kg di mangime per galline ovaiole.

    (4) Le attuali autorizzazioni della cantaxantina devono essere modificate per una migliore tutela della salute dei consumatori.

    (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E 161g] nei mangimi sono modificate in conformità alle voci dell'allegato alla presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri devono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o settembre 2003 e devono informare immediatamente la Commissione al riguardo.

    Le disposizioni vanno applicate a partire dal 1o dicembre 2003.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Le modalità di aggiunta di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno da essi adottati nel settore coperto dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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