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Document 32003E0496

    Azione comune 2003/496/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale

    GU L 169 del 8.7.2003, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/496/oj

    32003E0496

    Azione comune 2003/496/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0074 - 0075


    Azione comune 2003/496/PESC del Consiglio

    del 7 luglio 2003

    relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio ha espresso la volontà di svolgere un ruolo politico più attivo nella regione del Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian, Georgia).

    (2) È necessario assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea nel Caucaso meridionale.

    (3) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Il Sig. Heikki TALVITIE è nominato rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale.

    Articolo 2

    1. Obiettivo del rappresentante speciale dell'UE consiste nel contribuire all'attuazione degli obiettivi politici dell'Unione europea nel Caucaso meridionale, quali definiti e aggiornati dal Consiglio. Tali obiettivi politici includono quanto segue:

    a) Assistere l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti dell'uomo, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà.

    b) Conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, assistere nella risoluzione dei conflitti e preparare il ritorno alla pace, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni.

    c) Impegnarsi in maniera costruttiva con i principali attori nazionali dei paesi limitrofi.

    d) Incoraggiare e sostenere l'ulteriore cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, segnatamente per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti.

    e) Accrescere l'efficacia e la visibilità dell'UE nella regione.

    2. Il rappresentante speciale sostiene le attività dell'Alto rappresentante nella regione.

    Articolo 3

    Al fine di promuovere gli obiettivi politici di cui all'articolo 2, il mandato del rappresentante speciale dell'UE consiste:

    a) nello sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione;

    b) nell'incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune e la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;

    c) nel contribuire alla prevenzione dei conflitti e preparare il ritorno alla pace nella regione, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione sulla base del trattato CE;

    d) nell'assistere nella risoluzione dei conflitti, in particolare al fine di consentire all'UE di sostenere più proficuamente il segretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il gruppo Amici del segretario generale delle Nazioni Unite per la Georgia, il gruppo di Minsk dell'OSCE e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell'Ossezia meridionale sotto l'egida dell'OSCE;

    e) nell'intensificare il dialogo tra l'UE e i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione;

    f) nell'assistere il Consiglio nello sviluppare ulteriormente una politica globale per il Caucaso meridionale.

    Articolo 4

    Il rappresentate speciale dell'UE, che agisce sotto l'autorità e la direzione operativa dell'Alto rappresentante, è responsabile dell'esecuzione del mandato di cui all'articolo 3.

    Il rappresentante speciale dell'UE è un interlocutore privilegiato del comitato politico e di sicurezza (CPS), che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale dell'UE nell'ambito del mandato.

    Di norma il rappresentante speciale dell'UE riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione.

    Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale dell'UE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione degli Stati membri dell'UE. Il rappresentante speciale dell'UE fa da collegamento con altri attori internazionali del settore, in particolare con l'ONU, l'OSCE ed il Consiglio d'Europa.

    Articolo 5

    Le spese amministrative del rappresentante speciale dell'UE sono sostenute in via eccezionale dalla Finlandia.

    Il rappresentante speciale dell'UE è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le attività svolte.

    Articolo 6

    La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, assistono il rappresentante speciale dell'UE nell'esecuzione del mandato, anche tramite un sostegno logistico durante i suoi viaggi. Se necessario, il segretariato del Consiglio fornisce un sostegno supplementare.

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale dell'UE sono definiti a seconda delle esigenze. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 7

    L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminate regolarmente.

    Prima della scadenza della presente azione comune, il rappresentante speciale dell'UE presenta una relazione scritta esauriente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione nella quale formula raccomandazioni su come sviluppare ulteriormente la politica dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale. Tale relazione funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS.

    Nel quadro delle decisioni del Consiglio sugli sviluppi futuri della politica dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato del rappresentante speciale dell'UE.

    Articolo 8

    La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2003.

    Essa si applica fino al 31 dicembre 2003.

    Articolo 9

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. Frattini

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