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Document 32003E0092

Azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

GU L 34 del 11.2.2003, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/92/oj

32003E0092

Azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/2003 pag. 0026 - 0029


Azione comune 2003/92/PESC del Consiglio

del 27 gennaio 2003

relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha annunciato la disponibilità dell'Unione europea a condurre un'operazione militare in proseguimento delle operazioni della NATO nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, allo scopo di contribuire ulteriormente ad un clima di sicurezza e stabilità che consenta al governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di attuare l'accordo quadro di Ohrid.

(2) In ottemperanza dell'accordo quadro di Ohrid, il contributo dell'Unione europea si basa su un'impostazione ampia, con attività che abbracceranno tutta la gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia che si sostengano e rafforzino a vicenda. Le attività dell'Unione, sostenute fra l'altro dai programmi di costruzione istituzionale della Comunità nell'ambito del regolamento CARDS, contribuiranno all'attuazione globale della pace nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e al conseguimento degli obiettivi della politica globale dell'Unione nella regione, in particolare del processo di stabilizzazione e associazione.

(3) L'Unione europea ha nominato un suo rappresentante speciale per contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell'accordo quadro di Ohrid, per contribuire ad assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, nonché per assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all'attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni di detto accordo quadro.

(4) La risoluzione 1371 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 26 settembre 2001, accoglie favorevolmente l'accordo quadro e appoggia la sua piena attuazione grazie, fra l'altro, agli sforzi dell'Unione europea.

(5) Il 17 gennaio 2003 le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno invitato l'Unione ad assumersi la responsabilità del proseguimento dell'operazione NATO "Allied Harmony"; a tal fine seguirà uno scambio di lettere tra le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione. L'Unione, conformemente alle disposizioni di Nizza, sta rafforzando il processo di consultazione con la NATO.

(6) Al fine di programmare e preparare il dispiegamento di una forza dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è prevista la nomina di un comandante dell'operazione.

(7) L'Unione europea si impegna a raggiungere un'intesa globale con la NATO su tutti i pertinenti accordi permanenti in sospeso tra l'Unione europea e la NATO nel pieno rispetto dei principi convenuti in occasione del Consiglio europeo, in particolare nel vertice di Nizza del 7-9 dicembre 2000 e nel vertice di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002.

(8) Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare un controllo politico sull'operazione diretta dall'Unione europea e assicurarne la direzione strategica nonché adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25, terzo comma, del trattato sull'Unione europea.

(9) In conformità degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario generale/Alto rappresentante, ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato sull'Unione europea, nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica assicurati dal CPS ai sensi dell'articolo 25 del trattato.

(10) Gli Stati terzi dovrebbero partecipare all'operazione conformemente agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo.

(11) In conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare sono a carico degli Stati membri secondo il quadro generale stabilito nella decisione del Consiglio del 17 giugno 2002.

(12) L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea richiede l'indicazione dei mezzi di cui l'Unione deve disporre per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune; in questo contesto dovrebbe essere indicato un riferimento finanziario.

(13) L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione, i cui parametri sono stati definiti nel concetto generale approvato dal Consiglio il 23 gennaio 2003, costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che sarà incluso in un bilancio da approvare conformemente ai principi fissati nel quadro generale stabilito nella decisione di cui al considerando 11.

(14) In conformità dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. In base alle intese con la NATO e previa un'ulteriore decisione del Consiglio, come specificato all'articolo 3, l'Unione europea conduce un'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, su richiesta del governo di detto paese, per assicurare il proseguimento dell'operazione NATO "Allied Harmony".

2. Le forze schierate a tale scopo operano conformemente agli obiettivi esposti nel concetto generale approvato dal Consiglio.

3. L'operazione è svolta avvalendosi di mezzi e capacità della NATO, in base a quanto concordato con la NATO.

Articolo 2

Nomina del comandante dell'operazione

1. Il Consiglio nomina un comandante dell'operazione dell'Unione europea.

2. La NATO è invitata ad approvare la nomina dell'ammiraglio R. FEIST, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (D-SACEUR), quale comandante dell'operazione dell'Unione europea.

3. La NATO è invitata ad approvare la fissazione della sede del comando operativo dell'Unione europea presso il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europea (SHAPE).

Articolo 3

Pianificazione e avvio dell'operazione

Dopo aver adottato le necessarie decisioni previste nelle procedure di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, comprese le decisioni riguardanti il comandante dell'operazione (OPCDR), il piano operativo (OPLAN), le regole di ingaggio (ROE), il comando operativo (OHQ) e il comandante della forza dell'Unione europea (FCDR), il Consiglio decide in merito all'avvio dell'operazione.

Articolo 4

Controllo politico e direzione strategica

1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato sull'Unione europea. Tale autorizzazione include le competenze in materia di modifica del piano operativo, della catena di comando e delle regole di ingaggio. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto rappresentante.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del presidente del Comitato militare dell'Unione europea relative alla conduzione dell'operazione militare. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione, se del caso.

Articolo 5

Direzione militare

1. Il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione delle operazioni militari condotte sotto la responsabilità del comandante dell'operazione.

2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni da parte del comandante dell'operazione. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante dell'operazione ove necessario.

3. Il presidente dell'EUMC (CEUMC) agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione.

Articolo 6

Relazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il Segretario generale/Alto rappresentante e il rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia agiscono, ciascuno nell'ambito del rispettivo mandato, in qualità di punti di contatto primari con le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per questioni inerenti all'attuazione della presente azione comune. La presidenza sarà informata regolarmente e tempestivamente in merito a tali contatti. Il comandante dell'operazione terrà contatti con le autorità locali per quanto riguarda le questioni relative alla sua missione.

Articolo 7

Coordinamento e contatti

Fatta salva la catena di comando, i comandanti dell'Unione europea si coordinano strettamente con il rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di garantire la coerenza dell'operazione militare con il quadro più generale delle attività dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. In tale contesto, i comandanti dell'Unione europea avranno, se opportuno, contatti con altri attori internazionali nella regione.

Articolo 8

Partecipazione di paesi terzi

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione europea e il quadro istituzionale unico, nonché in conformità dei pertinenti orientamenti del Consiglio europeo, in particolare quelli formulati nel Vertice di Nizza del 7-9 dicembre 2000:

- i membri europei della NATO non appartenenti all'Unione europea partecipano all'operazione se lo desiderano,

- i paesi che sono stati invitati dal Consiglio europeo di Copenaghen a diventare Stati membri sono invitati a partecipare all'operazione, secondo le modalità convenute,

- i partner potenziali possono essere invitati anch'essi a partecipare all'operazione.

2. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione e del Comitato militare dell'Unione europea, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. Tali modalità possono essere negoziate dal Segretario generale/Alto rappresentante che assiste la presidenza, a nome di quest'ultima.

4. I paesi terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione diretta dell'Unione europea hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per i paesi terzi che forniscono contributi militari significativi.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1. Il Consiglio istituisce un meccanismo finanziario inteso a coprire i costi comuni dell'operazione di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della presente operazione:

- le caserme e gli alloggi delle forze nel loro insieme sono finanziabili come costi comuni,

- le spese relative al trasporto delle forze nel loro insieme non sono finanziabili come costi comuni.

3. L'importo di riferimento finanziario è di 4700000 EUR.

Articolo 10

Relazioni con la NATO

1. I contatti e le riunioni tra l'Unione europea e la NATO dovrebbero essere intensificati durante la preparazione e lo svolgimento dell'operazione, nell'interesse della trasparenza, della consultazione e della cooperazione tra le due organizzazioni. Ciò dovrebbe includere riunioni a livello di CPS/NAC (Consiglio Nord Atlantico) e di Comitato militare nonché contatti regolari tra i comandanti UE e NATO nella regione. Lungo tutto il corso dell'operazione la NATO è informata sull'uso dei mezzi e capacità della NATO. Prima di proporre al Consiglio la cessazione dell'operazione, il CPS ne informa il NAC.

2. L'intera catena di comando rimarrà soggetta al controllo politico e alla direzione strategica dell'Unione europea lungo il corso dell'operazione, previa consultazione tra le due organizzazioni. In tale contesto il comandante dell'operazione riferirà in merito allo svolgimento dell'operazione soltanto agli organi dell'Unione europea. La NATO sarà informata degli sviluppi della situazione dagli organi appropriati, in particolare dal CPS e dal presidente del Comitato militare.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni classificate alla NATO e a paesi terzi

Il Segretario generale/Alto rappresentante è autorizzato a comunicare alla NATO e ai paesi terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'Unione europea prodotti ai fini dell'operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

Articolo 12

Status delle forze dirette dall'UE

Lo status delle forze dirette dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è oggetto di un accordo con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che sarà concluso sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il 1o febbraio 2003

Articolo 14

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

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