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Document 32003D0851

    2003/851/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4523]

    GU L 322 del 9.12.2003, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/851/oj

    32003D0851

    2003/851/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4523]

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 09/12/2003 pag. 0030 - 0030


    Decisione della Commissione

    del 5 dicembre 2003

    che modifica la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo

    [notificata con il numero C(2003) 4523]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/851/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) In seguito alla situazione della peste suina classica in talune zone del Belgio, della Germania, della Francia e del Lussemburgo, la Commissione ha adottato diverse decisioni, in particolare la decisione 2003/526/CE(2). Detta decisione è stata prorogata dalla decisione 2003/772/CE(3).

    (2) La peste suina classica si è propagata ulteriormente tra i suini selvatici nel Bas-Rhine in Francia.

    (3) Per prevenire eventuali altre diffusioni della peste suina classica occorre estendere la zona in cui si applicano determinate misure previste dalla decisione 2003/526/CE.

    (4) A norma della decisione 2003/526/CE, gli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti di suini provenienti da aziende situate in zone dove è stata rilevata la presenza della peste suina classica nei suini selvatici e spediti in altre zone dello stesso Stato membro, ma unicamente a partire da aziende nelle quali sono stati effettuati un esame clinico e test sierologici per l'individuazione di tale malattia. Tenuto conto tuttavia del miglioramento della situazione epidemiologica tra i suini domestici, è opportuno modificare le procedure istituite per spedire i suini destinati alla macellazione immediata a partire da zone nelle quali è stata rilevata la presenza della peste suina classica nei suini selvatici verso macelli situati al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro.

    (5) È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2003/526/CE.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/526/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 7, è aggiunto il secondo comma seguente:"Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), non si applica ai suini trasportati direttamente nei macelli per la macellazione immediata."

    2) Nell'allegato, il secondo trattino della parte 2, è sostituito dal testo seguente:

    "- il territorio del dipartimento del Bas-Rhin situato: i) ad ovest della strada D 264 dal confine con la Germania (Wissembourg) fino a Soultz-sous-Forêts, ii) a nord della strada D 28 da Soultz-sous-Forêts a Reichshoffen, iii) ad est delle strade D 853 da Reichshoffen a Sturzelbronn e D 35 da Sturzelbronn al confine con la Germania (Bremen-Telle), iv) a sud del confine tra la Francia e la Germania da Bremen-Telle a Wissembourg."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46.

    (3) GU L 280 del 30.10.2003, pag. 21.

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