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Document 32003D0849

    2003/849/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4424]

    GU L 322 del 9.12.2003, p. 16–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/849/oj

    32003D0849

    2003/849/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2003) 4424]

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 09/12/2003 pag. 0016 - 0027


    Decisione della Commissione

    del 28 novembre 2003

    che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

    [notificata con il numero C(2003) 4424]

    (2003/849/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

    (2) Gli Stati membri e gli Stati in fase di adesione hanno presentato programmi per l'eradicazione di talune malattie e la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi territori.

    (3) A norma dell'articolo 32 dell'atto di adesione del 2003, i nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito dei fondi per il settore veterinario.

    (4) Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato. Inoltre, l'eradicazione e la sorveglianza di alcune malattie negli Stati in fase di adesione possono essere cofinanziate con altri strumenti comunitari.

    (5) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano la legislazione veterinaria della Comunità in materia e in particolare i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, conformemente alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(2).

    (6) Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2003/743/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, relativa agli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2004(3).

    (7) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

    (8) In virtù del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.

    (9) La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

    (10) Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(5).

    (11) L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

    (12) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPITOLO I Rabbia

    Articolo 1

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 200000 EUR.

    Articolo 2

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 650000 EUR.

    Articolo 3

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 800000 EUR.

    Articolo 4

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70000 EUR.

    Articolo 5

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 370000 EUR.

    Articolo 6

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1800000 EUR.

    Articolo 7

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 110000 EUR.

    Articolo 8

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR.

    CAPITOLO II Brucellosi bovina

    Articolo 9

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 85000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 10

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 11

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 4000000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 12

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 13

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1500000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 14

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 15

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 16

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1800000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 17

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 110000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 18

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito/Irlanda del Nord nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2000000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    CAPITOLO III Tubercolosi bovina

    Articolo 19

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 20

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 21

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 4500000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 22

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1200000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 23

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 24

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 25

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 26

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 40000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 27

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2000000 EUR, per:

    a) il costo della tubercolinizzazione;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    CAPITOLO IV Leucosi bovina enzootica

    Articolo 28

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 29

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 30

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 31

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 40000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 32

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    CAPITOLO V Brucellosi ovi-caprina

    Articolo 33

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 725000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 34

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1000000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma;

    d) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 35

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 6500000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 36

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 37

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 3500000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 38

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 17000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 39

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2000000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) il costo degli esami di laboratorio;

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 40

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70000 EUR, per:

    a) il costo degli esami di laboratorio;

    b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    CAPITOLO VI Febbre catarrale degli ovini

    Articolo 41

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR.

    Articolo 42

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 225000 EUR.

    Articolo 43

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700000 EUR.

    CAPITOLO VII Salmonella del pollame

    Articolo 44

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE del Consiglio(6), sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    Articolo 45

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 260000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    Articolo 46

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    Articolo 47

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 90000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    Articolo 48

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    Articolo 49

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    Articolo 50

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR. Il contributo suddetto serve per:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate;

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

    d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

    e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE, sino ad un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

    CAPITOLO VIII Peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare dei suini

    Articolo 51

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste suina classica presentato dall'Italia è approvato, per quanto riguarda la Sardegna, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 250000 EUR.

    Articolo 52

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR.

    Articolo 53

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 175000 EUR.

    Articolo 54

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 75000 EUR.

    Articolo 55

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 800000 di EUR.

    Articolo 56

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 20000 EUR.

    Articolo 57

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 90000 EUR.

    Articolo 58

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 30000 EUR.

    Articolo 59

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica slovacca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali, nonché per la distruzione delle carcasse di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 125000 EUR.

    CAPITOLO IX Malattia di Aujeszky

    Articolo 60

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700000 EUR.

    Articolo 61

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 75000 EUR.

    Articolo 62

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Ungheria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Ungheria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100000 EUR.

    Articolo 63

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

    Articolo 64

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

    Articolo 65

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato da Malta è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute da Malta nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000 EUR.

    Articolo 66

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

    Articolo 67

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Repubblica slovacca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Repubblica slovacca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 60000 EUR.

    CAPITOLO X Cowdriosi, babesiosi, anaplasmosi

    Articolo 68

    1. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Guadalupa, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    2. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Martinica, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    3. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Riunione, presentato dalla Francia, è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004.

    4. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino ad un importo massimo di 250000 EUR.

    CAPITOLO XI Disposizioni generali e finali

    Articolo 69

    1. Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 40, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

    2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:

    a) per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;

    b) per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale.

    3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

    Articolo 70

    L'indennizzo massimo delle spese per le analisi e le vaccinazioni da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 40 e da 60 a 67 non deve superare gli importi seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 71

    Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese "n" è quello applicabile il 10 del mese "n+1" o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

    Articolo 72

    1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 68 è concesso a condizione che essi vengano attuati in conformità con le pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e gli pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad f) seguenti:

    a) entro il 1o gennaio 2004 gli Stati membri o gli Stati in fase di adesione interessati mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del programma;

    b) entro il 1o giugno 2004 viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

    c) entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

    d) entro il 1o giugno 2005 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004;

    e) il programma viene realizzato in maniera efficace,

    f) non sono stati né saranno richiesti altri contributi comunitari per tali misure.

    2. Qualora lo Stato membro o lo Stato in fase di adesione non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

    Articolo 73

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    Articolo 74

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 95/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

    (3) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 77.

    (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    (6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

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