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Document 32003D0822

2003/822/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius

GU L 309 del 26.11.2003, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/822/oj

32003D0822

2003/822/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 26/11/2003 pag. 0014 - 0021


Decisione del Consiglio

del 17 novembre 2003

relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius

(2003/822/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) La finalità della commissione del Codex alimentarius è, tra l'altro, di sviluppare e armonizzare le norme sanitarie a livello mondiale e di emanare direttive e raccomandazioni concernenti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, i prodotti alimentari, gli additivi e i contaminanti presenti negli alimenti, i mangimi, i medicinali veterinari, i pesticidi, con particolare riguardo ad aspetti quali l'etichettatura, i metodi di campionamento e di analisi, i codici di etica, le buone pratiche agricole e le misure d'igiene, allo scopo di proteggere la salute dei consumatori e garantire la lealtà delle pratiche seguite nel commercio internazionale. Tali obiettivi corrispondono a quelli della Comunità europea relativamente alle misure intese a proteggere la vita e la salute di uomini, animali e piante o a salvaguardare l'ambiente, alle misure applicabili al commercio internazionale in questi settori e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali con riguardo ai prodotti alimentari, agli additivi e ai contaminanti, all'etichettatura e ai metodi di campionamento e di analisi, a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato interno e delle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

(2) Dal 1994, da quando cioè sono entrati in vigore gli accordi dell'OMC, in particolare l'accordo sull'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT), le norme, direttive e raccomandazioni del Codex alimentarius hanno acquisito una maggiore rilevanza giuridica grazie al riferimento al Codex alimentarius contenuto negli accordi dell'OMC e alla presunzione di conformità conferita alle pertinenti misure nazionali basate su tali norme, direttive o raccomandazioni, adottate dalla commissione del Codex alimentarius.

(3) La Comunità europea dovrebbe poter esercitare la propria competenza e svolgere il proprio ruolo nelle fasi di elaborazione, discussione e adozione di norme, direttive o raccomandazioni in sede di commissione del Codex alimentarius o dei suoi organi sussidiari. L'adesione della Comunità europea al Codex alimentarius come membro a pieno titolo, insieme agli Stati membri, è necessaria affinché gli interessi capitali della Comunità stessa e dei suoi Stati membri in materia di sanità pubblica o altro siano tenuti in debita considerazione nel corso dell'elaborazione, discussione e adozione di tali norme, direttive, raccomandazioni o altre disposizioni in sede di commissione del Codex alimentarius.

(4) L'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius come membro a pieno titolo contribuirebbe ad armonizzare maggiormente le norme, direttive, raccomandazioni o altre disposizioni adottate dalla commissione del Codex alimentarius con gli altri obblighi internazionali contratti in questo settore dalla Comunità europea.

(5) Il 26 novembre 1991 la Comunità europea è divenuta membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

(6) L'articolo 2 dello statuto della commissione del Codex alimentarius attribuisce alla Comunità europea, in quanto membro della FAO, il diritto di diventare membro a pieno titolo anche della commissione del Codex alimentarius.

(7) Il Consiglio, con decisione del 21 dicembre 1993, ha autorizzato la Commissione a negoziare le condizioni e le modalità dell'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius come membro a pieno titolo sulla base delle competenze della Comunità europea, della sua posizione in seno alla FAO, nonché degli obiettivi e delle caratteristiche peculiari della commissione del Codex alimentarius.

(8) I diritti e gli obblighi delle organizzazioni aderenti alla FAO sono applicabili, mutatis mutandis, all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius; a tale fine, sono già state prese le necessarie decisioni per adattare le disposizioni pertinenti del regolamento interno della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari.

(9) L'esito dei negoziati condotti dalla Commissione europea è considerato soddisfacente alla luce degli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e tenuto conto delle particolari caratteristiche della commissione del Codex alimentarius.

(10) È necessario predisporre le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri ai lavori della commissione del Codex alimentarius, in modo da garantire che la loro adesione sia il più possibile profittevole alla Comunità stessa e agli Stati membri.

(11) In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario che la Comunità europea aderisca alla commissione del Codex alimentarius.

(12) I direttori generali della FAO e dell'OMS hanno approvato le modifiche alle norme di procedura adottate dalla 26a sessione della commissione del Codex alimentarius il 30 giugno 2003, con la quale si permette alle organizzazioni di integrazione economica regionale di diventare membri del Codex,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità europea presenta una domanda di adesione alla commissione del Codex alimentarius, accompagnata da uno strumento formale con il quale essa dichiara di accettare gli obblighi sanciti dallo statuto della commissione del Codex alimentarius in vigore al momento dell'adesione (allegato I) e da una dichiarazione unica sull'esercizio delle competenze (allegato II).

2. Il presidente del Consiglio è competente ad espletare le procedure necessarie a questo scopo.

Articolo 2

L'intesa tra il Consiglio e la Commissione sulla preparazione delle riunioni e degli interventi relativi al Codex alimentarius e sull'esercizio del diritto di voto, che figura nell'allegato III, si applica tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) Parere del 7 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I

Strumento di adesione alla commissione del Codex alimentarius

Signor direttore generale,

Ho l'onore di informarLa che la Comunità europea, in quanto membro della FAO, ha deciso di chiedere l'adesione alla commissione del Codex alimentarius. La prego pertanto di ricevere il presente strumento con il quale la Comunità accetta il regolamento interno modificato della commissione del Codex alimentarius, conformemente al punto II dello stesso, nonché la dichiarazione unica di competenze.

La Comunità europea accetta formalmente e senza riserve gli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro della commissione del Codex alimentarius, enunciati nello statuto della commissione del Codex alimentarius, e si impegna solennemente ad assolvere con piena lealtà e coscienza gli obblighi in vigore all'atto della sua adesione.

Voglia gradire, Signor direttore generale, i sensi della mia più alta stima.

Alessandro PIGNATTI

Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea

Comitato dei Rappresentanti permanenti

(Parte I)

Signor Diouf

Direttore generale

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura Via delle Terme di Caracalla I - 00100 Roma

ALLEGATO II

Dichiarazione unica della Comunità europea sull'esercizio delle competenze conformemente al punto VI del regolamento interno della commissione del Codex alimentarius

La presente dichiarazione precisa le competenze rispettive della Comunità europea e dei suoi Stati membri nelle materie contemplate dagli atti istitutivi della commissione del Codex alimentarius. Essa non pregiudica l'intesa sul diritto di parola e di voto concernente la Comunità europea e i suoi Stati membri.

La presente dichiarazione si applica a tutte le riunioni della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari, salvo se la Comunità europea decide, o un altro membro del Codex alimentarius chiede, in merito ad un particolare punto all'ordine del giorno, di emettere una dichiarazione specifica prima della riunione.

Qualora venga a modificarsi la portata della ripartizione di competenze tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, di seguito descritta, la presente dichiarazione sarà adattata conseguentemente.

1. COMPETENZE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

In via generale, la Comunità europea ha competenza esclusiva per i punti all'ordine del giorno che riguardano l'armonizzazione delle norme relative a taluni prodotti agricoli e alimentari, additivi, contaminanti, medicinali veterinari, pesticidi, prodotti ittici e della pesca, compresi aspetti quali l'etichettatura, i metodi di campionamento e di analisi, i codici e le direttive in materia di igiene, sempreché la normativa comunitaria abbia interamente o ampiamente armonizzato tali materie, nonché le questioni attinenti al commercio internazionale, nella misura in cui esse siano in rapporto con gli obiettivi perseguiti dalla commissione del Codex alimentarius, segnatamente la tutela della salute dei consumatori e l'applicazione di pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari.

2. COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

In linea di massima, gli Stati membri della Comunità europea sono competenti per i punti all'ordine del giorno che riguardano aspetti organizzativi (per esempio questioni giuridiche o di bilancio) e procedurali (elezione del presidente, approvazione dell'ordine del giorno e dei rendiconti, ecc.).

3. COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMUNITÀ

La Comunità europea e gli Stati membri hanno, a priori, competenza congiunta per le materie di seguito elencate, che non sono state ancora interamente armonizzate ma nelle quali la Comunità ha il potere di armonizzare, nella misura in cui i provvedimenti progettati in questi settori rientrano nella sfera d'applicazione del Codex alimentarius.

a) Politica agricola in generale, compresa l'armonizzazione delle normative veterinarie e fitosanitarie (articoli 32-38 del trattato CE);

b) ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di salute umana, animale e vegetale (articoli 94 e 95 del trattato CE);

c) misure di pubblica sanità (articolo 152 del trattato CE) e protezione del consumatore (articolo 153 del trattato CE);

d) politica di ricerca e sviluppo tecnologico (articoli 163-173 del trattato CE);

e) politica ambientale (articoli 174-176 del trattato CE);

f) politica di sviluppo (articoli 177-181 del trattato CE);

g) altre politiche della Comunità europea che potrebbero avere, anche parzialmente, attinenza con le attività specifiche della commissione del Codex alimentarius.

ALLEGATO III

Intesa tra il Consiglio e la Commissione sulla preparazione delle riunioni e degli interventi relativi al Codex alimentarius e sull'esercizio del diritto di voto

1. Campo d'applicazione della procedura di coordinamento

Le procedure di coordinamento di seguito descritte si applicano a qualsiasi riunione della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari, compresi i gruppi di lavoro, nonché alle risposte alle lettere circolari.

2. Lettere circolari del Codex alimentarius

2.1. Al fine di rispettare i termini di risposta alle lettere circolari del Codex, la Commissione invia regolarmente agli Stati membri, con periodicità non superiore a due mesi, un prospetto in cui sono elencate distintamente tutte le lettere circolari in giacenza, annunciate e previste, segnalando quelle per le quali essa intende preparare un progetto di risposta comune a nome della Comunità, con il relativo termine di tempo, e, se possibile, corredandole del proprio parere sulla qualifica di competenza richiesta per ognuna di esse.

2.2. Allorché la Commissione indica che occorre preparare una risposta comune, gli Stati membri si astengono dal rispondere direttamente alla lettera circolare in questione; essi possono tuttavia comunicare alla Commissione i punti che ritengono più problematici e l'orientamento che essi propongono per la risposta.

2.3. La Commissione stende un progetto di risposta comune tenendo conto delle indicazioni degli Stati membri e lo trasmette al più presto possibile agli Stati membri per ulteriori osservazioni, tramite i contatti Codex nazionali o qualsiasi altro referente designato dagli Stati membri. La Commissione, sulla base delle osservazioni pervenutele, redige una versione riveduta della risposta comune, riportando le osservazioni degli Stati membri e spiegando, ove del caso, perché alcune di esse non siano state prese in considerazione.

2.4. Gli Stati membri possono altresì far presente alla Commissione la necessità di dare una risposta comune ad una determinata lettera circolare. In tal caso, la Commissione elabora un progetto di risposta con l'assistenza tecnica dello Stato membro interessato.

2.5. Se la Commissione non ritiene necessario preparare una risposta comune, gli Stati membri possono rispondere direttamente alle lettere circolari del Codex. In questo caso, tuttavia, gli Stati membri che desiderano comunicare le loro osservazioni direttamente ne trasmettono il progetto agli altri Stati membri e alla Commissione prima di inviarlo al Codex, per accertarsi che non vi siano obiezioni da parte della Commissione o di altri Stati membri.

2.6. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per raggiungere una posizione comune nel più breve tempo possibile. Se il progetto di risposta comune è considerato accettabile dagli Stati membri, esso viene notificato al segretariato del Codex. Se invece sussistono sostanziali divergenze di opinioni, la Commissione trasmette il progetto al segretariato del Consiglio allo scopo di organizzare una riunione di coordinamento per appianare le discrepanze rimanenti, nel qual caso si applica la procedura descritta nella sezione 3.

3. Procedura di coordinamento in sede di Consiglio

3.1. In preparazione alle riunioni del Codex alimentarius, si tengono riunioni di coordinamento:

- a Bruxelles, nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio (generalmente il gruppo di lavoro "Codex alimentarius"), il prima possibile e tutte le volte che sia necessario prima di una riunione del Codex alimentarius, e inoltre

- sul posto, in particolare all'inizio e, se necessario, durante e alla fine della riunione del Codex alimentarius; ulteriori riunioni di coordinamento possono essere indette ogniqualvolta sia necessario nel corso dell'intera sessione.

3.2. Nelle riunioni di coordinamento vengono concordate le dichiarazioni da emettere a nome della Comunità o a nome della Comunità e degli Stati membri. Le dichiarazioni che impegnano soltanto gli Stati membri non sono, in quanto tali, oggetto di coordinamento comunitario, ma possono anch'esse essere discusse nel corso delle riunioni di coordinamento se gli Stati membri ne convengono.

Le posizioni della Comunità o quelle comuni sono generalmente approvate in forma di posizione negoziale, di dichiarazione o di bozza di dichiarazione. Ogniqualvolta, nella presente intesa, è usato il termine "dichiarazione", esso va quindi interpretato come inclusivo anche di altre forme con cui viene approvata una posizione comunitaria o una posizione comune.

3.3. La Commissione, dopo aver ricevuto l'ordine del giorno di una riunione del Codex alimentarius, lo trasmette al segretariato del Consiglio che a sua volta lo dirama agli Stati membri, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno su cui è prevista una dichiarazione, specificando se si tratta di una dichiarazione a nome della Comunità o a nome della Comunità e degli Stati membri.

Se un punto all'ordine del giorno richiede una decisione da prendersi all'unanimità o mediante votazione in sede di riunione del Codex alimentarius, la Commissione indica se debbano votare la Comunità in quanto tale o i singoli Stati membri.

3.4. La Commissione invia i progetti di dichiarazioni e di posizioni al segretariato del Consiglio che li trasmette agli Stati membri quanto prima possibile e comunque almeno una settimana prima della riunione di coordinamento. Nel redigere i progetti di dichiarazioni e di posizioni, la Commissione si avvale dell'assistenza tecnica degli Stati membri. Il segretariato del Consiglio provvede a trasmettere i progetti di dichiarazioni con la massima rapidità tramite i contatti Codex nazionali o qualsiasi altro referente designato dagli Stati membri.

3.5. Nelle riunioni di coordinamento è decisa la ripartizione delle responsabilità quanto alle dichiarazioni e al voto su ciascuno dei punti all'ordine del giorno della riunione del Codex alimentarius per i quali è prevista un'eventuale dichiarazione o una votazione.

3.6. Prima delle riunioni di coordinamento, la Commissione informa gli Stati membri con sufficiente anticipo, tramite il segretariato del Consiglio, delle proprie proposte concernenti:

a) l'esercizio di responsabilità su un particolare argomento;

b) le dichiarazioni da emettere su un particolare argomento.

3.7. Qualora, durante le riunioni di coordinamento nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio o in loco, la Commissione e gli Stati membri non riescano a raggiungere una posizione comune circa le questioni di cui al punto 3.6, lettere a) e b), in particolare a causa di un disaccordo quanto alla ripartizione delle competenze, la questione è affidata al comitato dei rappresentanti permanenti che delibera sulla base della maggioranza definita nella normativa comunitaria relativa alla questione considerata.

3.8. Le decisioni di cui al punto 3.7. lasciano impregiudicate le competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori considerati.

3.9. Qualora la Commissione non sia in grado di elaborare dichiarazioni entro i termini stabiliti per la riunione di coordinamento (a causa della mancata disponibilità della documentazione del Codex alimentarius), essa comunica agli Stati membri, almeno una settimana prima della riunione del Codex alimentarius, le grandi linee di una posizione comunitaria o comune e la dichiarazione da emettere di conseguenza. Ove necessario, in circostanze eccezionali, una riunione di coordinamento in loco riesamina queste grandi linee e la dichiarazione con i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri presenti alla riunione.

3.10. Qualora nel corso delle riunioni del Codex alimentarius, in risposta agli sviluppi o alla dinamica dei negoziati, il rappresentante della Comunità debba esprimere una dichiarazione a nome della Comunità o a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, viene coordinato in loco un progetto di dichiarazione e si applica la parte pertinente del punto 3.9.

3.11. Nel corso delle discussioni del Codex, per reagire alle proposte che non rientrano nella posizione comunitaria adottata, gli Stati membri e la Commissione, dopo aver eventualmente proceduto al debito coordinamento, possono proporre una prima risposta ed esplorare altre possibilità senza impegnarsi formalmente. La Commissione e gli Stati membri considerano con attenzione la posizione comunitaria adottata e i motivi che la sottendono e si coordinano in loco, nei più brevi termini, per confermare o modificare le posizioni provvisorie.

4. Dichiarazioni e voto nel corso delle riunioni del Codex alimentarius

4.1. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione prende la parola e vota a nome della Comunità. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono a loro volta prendere la parola per sostenere e/o sviluppare la posizione della Comunità.

4.2. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusivamente nazionale, gli Stati membri prendono la parola e votano.

4.3. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi di competenza nazionale e comunitaria, la presidenza e la Commissione esprimono una posizione comune. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono prendere la parola per sostenere e/o sviluppare la posizione comune. Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, votano a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, conformemente alla posizione comune. Per quanto riguarda l'espressione del voto, la decisione viene presa in funzione della competenza preponderante (ossia a seconda che tale competenza incomba principalmente agli Stati membri o alla Comunità).

4.4. Qualora un punto all'ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi di competenza nazionale e comunitaria e la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di raggiungere una posizione comune quale definita al punto 3.7, gli Stati membri possono prendere la parola e votare sulle questioni che rientrano chiaramente tra le loro competenze. Conformemente al regolamento interno del Codex alimentarius, la Commissione può prendere la parola e votare sulle questioni che rientrano chiaramente tra le competenze della Comunità e per le quali è stata adottata una posizione comunitaria.

4.5. Riguardo alle questioni sulle quali non esiste un accordo tra la Commissione e gli Stati membri in merito alla ripartizione delle competenze o qualora non sia stato possibile ottenere la maggioranza richiesta per una posizione comunitaria, ci si sforzerà al massimo per chiarire la situazione o raggiungere una posizione comunitaria. Nell'attesa, e previo debito coordinamento, gli Stati membri e/o la Commissione, secondo il caso, sono autorizzati a prendere la parola, a condizione che la posizione espressa sia coerente con le politiche comunitarie e con le precedenti posizioni della Comunità, nonché conforme alla normativa comunitaria.

4.6. Nei primi due anni successivi all'adesione della Comunità alla commissione del Codex alimentarius, i risultati delle riunioni di coordinamento nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio in merito alla ripartizione delle responsabilità quanto alle dichiarazioni e al voto su ciascuno dei punti all'ordine del giorno della riunione del Codex alimentarius saranno comunicati al segretariato del Codex alimentarius. Dopo il biennio iniziale, sarà considerata applicabile la dichiarazione unica generale, a meno che vi sia una richiesta specifica di chiarimenti da parte di un altro membro del Codex alimentarius o una diversa decisione nell'ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio.

4.7. Nei casi di cui ai punti 4.1 o 4.3, qualora uno Stato membro abbia preoccupazioni particolarmente gravi per quanto riguarda un territorio da esso dipendente, tali da non poter essere debitamente affrontate in una posizione comune o comunitaria, lo Stato membro mantiene il diritto di voto e di parola riguardo al territorio in questione, tenendo comunque presenti gli interessi della Comunità.

5. Gruppi di redazione e di lavoro

5.1. Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a partecipare e prendere la parola, su base volontaria, nei gruppi di redazione e di lavoro del Codex alimentarius che costituiscono riunioni tecniche e informali, cui partecipano soltanto alcuni membri del Codex alimentarius e nelle quali non si adottano decisioni formali. I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione si impegneranno per raggiungere una posizione comune e per sostenerla durante le discussioni di tali gruppi.

5.2. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai gruppi di redazione e di lavoro del Codex, fatte salve le questioni di competenza, notificano senza indugio agli altri Stati membri i progetti di relazione preparati dal relatore del gruppo e si coordinano con gli Stati membri sulla posizione da assumere in materia. In mancanza di un coordinamento specifico sui progetti di relazione, la Commissione o i rappresentanti degli Stati membri nei gruppi di redazione e di lavoro assumono come punto di riferimento le dichiarazioni coordinate e le discussioni tenute nelle riunioni di coordinamento, di cui alla sezione 4.

6. Revisione dell'accordo

Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'accordo sarà riesaminato in base all'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione.

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