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Document 32003D0812

2003/812/CE: Decisione della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4181]

GU L 305 del 22.11.2003, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2016; abrogato da 32016R0759

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/812/oj

32003D0812

2003/812/CE: Decisione della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4181]

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 22/11/2003 pag. 0017 - 0021


Decisione della Commissione

del 17 novembre 2003

che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 4181]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/812/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme comunitarie relative alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.

(2) La decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/235/CE(4), stabilisce elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, tra cui prodotti non destinati al consumo umano.

(3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(6), stabilisce le norme comunitarie relative ai prodotti animali non destinati al consumo umano. La data di applicazione dei modelli di certificati sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 è fissata al 1o gennaio 2004.

(4) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale(7), ha significativamente modificato la direttiva 92/118/CEE per limitarne il campo di applicazione ai prodotti destinati al consumo umano.

(5) Occorre tenere conto del fatto che i paesi in via di adesione entreranno a fare parte dell'UE dal 1o maggio 2004.

(6) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 94/278/CE deve essere abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi o territori indicati negli elenchi di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 94/278/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2) GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.

(3) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

(4) GU L 87 del 4.4.2003, pag. 10.

(5) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(6) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

(7) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

ALLEGATO

Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono attenersi alle condizioni sanitarie prescritte a tutela della salute umana e di quella animale.

ELENCHI DI PAESI TERZI O PARTI DI PAESI TERZI DAI QUALI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

PARTE I Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di leporidi (coniglio e lepre) e di prodotti a base di tali carni:

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna "Conigli domestici e leporidi di allevamento" nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione(1) e nella colonna "Leporidae (coniglio e lepre)" nella tabella dell'allegato II della decisione 2000/585/CE della Commissione(2).

PARTE II Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da pelo:

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella relativa colonna "2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)" o "Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)" nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE.

PARTE III Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da piuma:

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella relativa colonna "2. Selvaggina da penna di allevamento" o "Selvaggina da penna" nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE.

PARTE IV Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova destinate al consumo umano:

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione(3).

PARTE V Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di uova destinati al consumo umano

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CEE e i seguenti paesi:

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE VI Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache destinate al consumo umano

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I e II dell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione(4) e i seguenti paesi:

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE VII Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di cosce di rana destinate al consumo umano

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I e II dell'allegato della decisione 97/296/CE e i seguenti paesi:

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE VIII Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di gelatina destinata al consumo umano

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio(5) e i seguenti paesi:

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE IX Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di miele e pappa reale destinati al consumo umano

Paesi terzi o parti di paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione(6) contrassegnati con una "X" nella colonna "Miele".

(1) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

(2) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

(3) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

(4) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(5) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(6) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

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