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Document 32003D0803

    2003/803/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2003) 4359]

    GU L 312 del 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0577

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

    32003D0803

    2003/803/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2003) 4359]

    Gazzetta ufficiale n. L 312 del 27/11/2003 pag. 0001 - 0013


    Decisione della Commissione

    del 26 novembre 2003

    che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti

    [notificata con il numero C(2003) 4359]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/803/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che, in occasione dei loro movimenti tra Stati membri, cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto. Lo stesso regolamento prevede inoltre che vengano definiti i modelli di passaporto per i movimenti degli animali suddetti. Il regolamento (CE) n. 998/2003 si applica a decorrere dal 3 luglio 2004. La direttiva 92/65/CEE è stata modificata per far sì che le stesse norme si applichino ai movimenti degli animali in questione quando essi sono oggetto di scambi.

    (2) È dunque opportuno stabilire un modello di passaporto che possa essere utilizzato per tutti i movimenti di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri. Il modello di passaporto deve includere informazioni dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazione antirabbica, nonché sugli altri requisiti del regolamento (CE) n. 998/2003 relativi allo stato sanitario dei suddetti animali. Esso deve inoltre presentarsi in un formato che possa essere facilmente controllato dall'autorità competente.

    (3) Il modello di passaporto deve includere la certificazione di altre vaccinazioni, non richieste dal regolamento (CE) n. 998/2003 per i movimenti di cani, gatti e furetti tra Stati membri, in modo tale da fornire tutte le informazioni necessarie in relazione allo stato sanitario dell'animale in questione.

    (4) Il modello di passaporto deve inoltre comprendere una sezione relativa agli esami clinici e alla legalizzazione, in modo che i passaporti possano essere utilizzati anche per i movimenti dei suddetti animali al di fuori della Comunità.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione stabilisce il modello di passaporto per i movimenti tra gli Stati membri di animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 (in prosieguo: "il modello di passaporto").

    Articolo 2

    Il modello di passaporto figura all'allegato I.

    Articolo 3

    Il modello di passaporto deve essere conforme ai requisiti supplementari che figurano nell'allegato II.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Modello di passaporto per i movimenti tra gli Stati membri di animali da compagnia delle specie cane, gatto e furetto, secondo quanto disposto all'articolo 2.

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    ALLEGATO II

    REQUISITI SUPPLEMENTARI RELATIVI AL MODELLO DI PASSAPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

    A. Formato del modello di passaporto

    1. Il formato del modello di passaporto deve essere uniforme.

    2. Il modello di passaporto deve avere le seguenti dimensioni: 100 × 152 mm.

    B. Copertina del modello di passaporto

    1. Colore: blu (PANTONE REFLEX BLUE) con stelle gialle (PANTONE YELLOW) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo.

    2. Le informazioni che figurano sulla copertina del modello di passaporto devono rispettare i criteri seguenti:

    a) il passaporto deve essere redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio;

    b) i termini "Unione europea" e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con caratteri simili;

    c) sulla copertina del modello di passaporto deve essere stampato il numero del passaporto, ossia il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico.

    C. Ordine delle sezioni, numerazione delle pagine e lingue

    1. L'ordine delle sezioni (in numeri romani) del modello di passaporto di cui all'allegato I deve essere strettamente rispettato.

    2. Le pagine del modello di passaporto devono essere numerate in basso. Sulla prima pagina deve essere menzionato il numero di pagine del documento rilasciato (pag. 1 di [inserire il numero totale di pagine]).

    3. Le informazioni devono essere fornite nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

    4. La dimensione e la forma delle caselle del modello di passaporto di cui all'allegato I sono indicative e non vincolanti.

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