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Document 32003D0779

2003/779/CE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3988]

GU L 285 del 1.11.2003, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/779/oj

1.11.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2003

che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1) modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 94/187/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (3) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

L'allegato I, capitolo 2, della direttiva 92/118/CEE consente l'importazione di involucri di origine animale da qualsiasi paese terzo, purché siano stati sottoposti al trattamento previsto.

(3)

Occorre stabilire norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria volte a garantire che tali involucri siano stati sottoposti al trattamento previsto.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di involucri di origine animale, in provenienza da paesi terzi, scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, che deve consistere di un unico foglio e deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che esegue il controllo all'importazione.

Articolo 2

La decisione 94/187/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2)  GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.

(3)  GU L 89 del 6.4.1994, pag. 18.

(4)  Cfr. l'allegato II della presente decisione.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Decisione abrogata e modificazioni successive

Decisione 94/187/CE

(GU L 89 del 6.4.1994, pag. 18)

Decisione 96/461/CE limitatamente all'articolo 2

(GU L 189 del 23.7.1994, pag. 88)

Decisione 94/775/CE limitatamente all'articolo 2

(GU L 310 del 3.12.1994, pag. 77)

Decisione 95/88/CE limitatamente all'articolo 1

(GU L 69 del 29.3.1995, pag. 45)

Decisione 95/230/CE limitatamente all'articolo 1

(GU L 154 del 5.7.1995, pag. 19)

Decisione 96/106/CE limitatamente all'articolo 1

(GU L 24 del 31.1.1996, pag. 34)


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 94/187/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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