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Document 32003D0659

    2003/659/GAI: Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

    GU L 245 del 29.9.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2019; abrog. impl. da 32018R1727

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/659/oj

    32003D0659

    2003/659/GAI: Decisione 2003/659/GAI del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

    Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0044 - 0046


    Decisione 2003/659/GAI del Consiglio

    del 18 giugno 2003

    che modifica la decisione 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

    vista l'iniziativa della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere della Corte dei conti(3),

    considerando quanto segue:

    (1) L'Eurojust è un organo istituito in virtù del trattato sull'Unione europea che riceve effettivamente una sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione europea. Di conseguenza le spese dell'Eurojust imputate al bilancio generale sono gestite conformemente alle norme e procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

    (2) È pertanto opportuno armonizzare talune disposizioni della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(4) con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale")(5).

    (3) La decisione 2002/187/GAI dovrebbe essere modificata di conseguenza,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/187/GAI viene modificata come segue:

    1) Gli articoli 35, 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti:

    "Articolo 35

    Formazione del bilancio

    1. Ogni anno il collegio adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore amministrativo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Eurojust per l'esercizio successivo. Il collegio trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

    2. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne l'importo della sovvenzione annuale nonché i posti permanenti e temporanei nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Eurojust e stabilisce i posti permanenti e temporanei nel quadro dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti.

    4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il collegio dell'Eurojust adotta il bilancio, compresa la tabella dell'organico di cui all'articolo 34, paragrafo 1, terza frase, sulla base della sovvenzione annuale e dei posti autorizzati dall'autorità di bilancio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Eurojust e ai fondi provenienti da altre fonti.

    Articolo 36

    Esecuzione del bilancio e discarico

    1. Il direttore amministrativo esegue, in qualità di ordinatore, il bilancio dell'Eurojust, e riferisce al collegio in merito all'esecuzione del bilancio.

    2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

    3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Eurojust, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

    4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Eurojust, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell'Eurojust sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al collegio.

    5. Il collegio dell'Eurojust formula una parere sui conti definitivi dell'Eurojust.

    6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio dell'Eurojust, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

    7. I conti definitivi vengono pubblicati.

    8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore amministrativo dell'Eurojust invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al collegio dell'Eurojust.

    9. Il direttore amministrativo, che agisce sotto l'autorità del collegio dell'Eurojust e del suo presidente, presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

    10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

    Articolo 37

    Regolamento finanziario applicabile al bilancio

    1. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust è adottato all'unanimità dal collegio previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Eurojust e previo accordo della Commissione."

    2) All'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti."

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. Drys

    (1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 67.

    (2) Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

    (4) GU C L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

    (5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

    (6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

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