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Document 32003D0586

2003/586/CE: Decisione del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

GU L 198 del 6.8.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/586/oj

32003D0586

2003/586/CE: Decisione del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 06/08/2003 pag. 0015 - 0016


Decisione del Consiglio

del 28 luglio 2003

relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

(2003/586/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera(2),

vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

(1) l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune nonché l'allegato 5a, parte I, del manuale comune, contengono l'elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale da parte di tutti gli Stati Schengen.

(2) La Repubblica italiana intende limitare il requisito del visto aeroportuale ai cittadini eritrei che non sono titolari di un visto o di un titolo di soggiorno validi rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, dal Canada, dalla Svizzera o dagli Stati Uniti d'America. È opportuno modificare di conseguenza l'Istruzione consolare comune e il manuale comune.

(3) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

(4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3) che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio(4), relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(5); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(6) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(6); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(7) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nota 4 concernente l'Eritrea nell'allegato 3, parte I dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I del Manuale comune ha il testo seguente:

"(4) Per la Germania e l'Italia

Solo se i cittadini non sono in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno validi per uno Stato membro dell'Unione europea o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(6) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

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