Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

    2003/517/CE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

    GU L 181 del 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

    32003D0517

    2003/517/CE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 19/07/2003 pag. 0043 - 0044


    Decisione del Consiglio

    del 15 luglio 2003

    relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

    (2003/517/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 6, nonché l'articolo 29, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) allegato a tale trattato (in appresso lo "statuto"),

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere della Banca centrale europea(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Con la decisione 98/382/CE(4), il Consiglio ha stabilito delle regole riguardanti i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema di sottoscrizione iniziale del capitale della BCE.

    (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE vanno adeguate ogni cinque anni.

    (3) Quando uno o più paesi diventano Stati membri dell'Unione europea le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e diventano sottoscrittrici del capitale della BCE. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE dovrebbero essere adeguate in conseguenza.

    (4) È necessario stabilire regole per la fornitura dei dati statistici da utilizzare per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

    (5) È necessario definire la natura e le fonti dei dati da utilizzare nonché il metodo di calcolo della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

    (6) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(5) prevede una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni, al fine di consentire l'elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità come pure un programma di trasmissione secondo date precise, per le esigenze della Comunità, dei conti e delle tabelle elaborati secondo detto regolamento. Il regolamento in questione tiene conto dei più recenti principi e sviluppi della metodologia statistica ed è quindi opportuno utilizzare le definizioni ivi contenute ai fini della presente decisione.

    (7) Poiché lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE determina le quote rispettive delle banche centrali nazionali nel capitale della BCE e nella messa in comune delle attività di riserva in valuta come pure la ponderazione dei loro voti in sede di Consiglio direttivo della BCE per tutte le decisioni da prendere con voti ponderati (a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dello statuto) e la distribuzione tra le banche stesse del reddito monetario del SEBC, è importante che il calcolo delle loro ponderazioni nello schema di sottoscrizione sia effettuato in modo accurato. È quindi opportuno che la Commissione consulti i comitati competenti in materia di dati sulla popolazione e sul prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Oggetto

    I dati statistici da usare per determinare le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) sono forniti dalla Commissione secondo le regole specificate nella presente decisione.

    Articolo 2

    Popolazione

    1. Per popolazione si intende la "popolazione totale" secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 calcolata come media dell'anno e arrotondata al migliaio più vicino.

    2. Per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto i dati relativi alla popolazione si riferiscono al penultimo anno precedente l'anno nel quale lo schema è adattato.

    Articolo 3

    Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti

    1. Per prodotto interno lordo ai prezzi di mercato si intende il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 per un anno civile, espresso nella moneta nazionale con la massima accuratezza possibile per consentire di calcolare le quote percentuali con la necessaria precisione.

    2. Per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto, vengono utilizzati i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'anno nel quale lo schema è adeguato.

    Articolo 4

    Tassi di cambio

    1. Il tasso di cambio annuale utilizzato per la conversione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti corrisponde alla media aritmetica dei tassi di cambio giornalieri di tutti i giorni lavorativi dell'anno civile.

    2. Il tasso di cambio giornaliero per gli anni anteriori al 1999 è il tasso di cambio di riferimento dell'ECU calcolato dalla Commissione. Per gli anni a partire dal 1999 esso è il tasso di cambio di riferimento dell'euro calcolato dalla BCE.

    Articolo 5

    Calcolo e precisione

    1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

    2. La quota di uno Stato membro nel PIL ai prezzi di mercato correnti della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL ai prezzi di mercato correnti degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

    3. La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL ai prezzi di mercato correnti della Comunità.

    4. Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE è espressa con un numero con quattro decimali.

    Articolo 6

    Informazione di comitati

    Per i dati relativi alla popolazione, la Commissione informa il comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee(6).

    Per i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti, la Commissione informa il comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato(7).

    Articolo 7

    Nuovi Stati membri

    Allorché uno o più paesi diventano Stati membri dell'Unione europea e le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del SEBC, i periodi di riferimento dei dati statistici sulla popolazione e sul PIL ai prezzi di mercato correnti sono identici a quelli presi in considerazione per il più recente adeguamento quinquennale dello schema ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, dello statuto.

    Articolo 8

    Comunicazione dei dati

    I dati relativi alla popolazione, al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti e ai tassi di cambio annuali di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione alla BCE per tutti gli Stati membri individualmente non più tardi di due mesi prima della data alla quale è destinata ad avere effetto la modifica delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Tremonti

    (1) Proposta del 14 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere reso il 3 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 102 del 29.4.2003, pag. 11.

    (4) GU L 171 del 17.6.1998, pag. 33.

    (5) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

    (6) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    (7) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

    Top