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Document 32003D0497

    2003/497/PESC: Decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    GU L 170 del 9.7.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/497/oj

    32003D0497

    2003/497/PESC: Decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/2003 pag. 0015 - 0016


    Decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza

    del 10 marzo 2003

    relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    (2003/497/PESC)

    IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, ultimo comma,

    vista l'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, concernente la partecipazione di paesi terzi,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 8, paragrafo 1, dell'azione comune prevede che:

    - i membri europei dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) non appartenenti all'Unione europea partecipino all'operazione se lo desiderano,

    - i paesi che sono stati invitati dal Consiglio europeo di Copenaghen a diventare Stati membri siano invitati a partecipare all'operazione, secondo le modalità convenute,

    - i partner potenziali possano essere invitati anch'essi a partecipare all'operazione.

    (2) Ai sensi dell'articolo 8 dell'azione comune, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico di sicurezza (CPS) ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione e del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

    (3) Su richiesta del CPS e su incarico dell'EUMC, il comandante dell'operazione dell'Unione europea e il comandante della forza dell'Unione europea hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi.

    (4) L'EUMC ha approvato il 6 marzo 2003 la raccomandazione del comandante dell'operazione relativa ai contributi degli Stati terzi e ha trasmesso nella stessa data al CPS la sua raccomandazione di accogliere tali contributi di Stati terzi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Contributi di Stati terzi

    A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'Unione europea nell'ERIM:

    Bulgaria

    Canada

    Repubblica ceca

    Estonia

    Islanda

    Lettonia

    Lituania

    Norvegia

    Polonia

    Romania

    Slovacchia

    Slovenia

    Turchia.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2003.

    Per il Comitato politico e di sicurezza

    Il Presidente

    T. Paraskevopoulos

    (1) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

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