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Document 32003D0494

    2003/494/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002

    GU L 169 del 8.7.2003, p. 67–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/494/oj

    32003D0494

    2003/494/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0067 - 0071


    Decisione della Commissione

    del 3 luglio 2003

    relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (2003/494/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata per ultimo dalla decisione n. 806/2003/CE(2), e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Focolai di peste porcina classica hanno fatto la loro comparsa in Spagna nel 2001 e 2002. Questa malattia presenta un pericolo grave per il bestiame comunitario.

    (2) Per contribuire all'eradicazione della malattia nei tempi più brevi, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.

    (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(3), le azioni veterinarie e fitosanitarie intraprese secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione "Garanzia" del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di queste azioni è di competenza degli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

    (4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità dev'essere sottoposto alla condizione che siano state effettivamente condotte le azioni programmate e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie nei termini prefissati.

    (5) In data 7 ottobre 2002, la Spagna ha presentato una richiesta di rimborso ufficiale per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio.

    (6) Nell'attesa che siano effettuati i controlli della Commissione, è opportuno fin d'ora fissare l'importo di un anticipo sull'aiuto finanziario della Comunità. Tale anticipo dev'essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito sulla base del numero di suini abbattuti (222594) a un costo unitario di 100 EUR e limitando momentaneamente gli "altri costi" al 10 % dell'importo di questi indennizzi.

    (7) Occorre precisare le nozioni di "indennizzo rapido e adeguato degli allevatori", utilizzate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e le nozioni di "pagamenti ragionevoli" e "pagamenti giustificati" e le categorie di spese ammissibili a titolo degli "altri costi" legati alla macellazione obbligatoria.

    (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Concessione di un sostegno finanziario della Comunità alla Spagna

    Ai fini dell'eradicazione della peste porcina classica nel 2002, la Spagna può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese impegnate per:

    a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti alla macellazione obbligatoria dei loro animali a titolo delle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica comparsi alla fine del 2001 e nel 2002, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, settimo capoverso, della decisione 90/424/CE e della presente decisione;

    b) le spese operative legate alle misure di distruzione degli animali e prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali, alla pulizia e alla disinfezione o alla distruzione, se necessario, delle attrezzature contaminate, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo capoverso della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

    a) "indennizzo rapido e adeguato": il versamento, senza pregiudicare l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(4), nei novanta giorni successivi alla macellazione degli animali, di un'indennità corrispondente al valore di mercato che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o macellazione;

    b) "pagamenti ragionevoli": pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati in rapporto ai prezzi di mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;

    c) "pagamenti giustificati": pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con la macellazione obbligatoria di animali nelle aziende.

    Articolo 3

    Modalità di pagamento del contributo finanziario

    1. Con riserva del risultato dei controlli di cui all'articolo 6, è versato un anticipo di 6000000 di EUR a titolo di contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Spagna, relativi all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per la macellazione obbligatoria, la distruzione degli animali ed eventualmente i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale nonché la distruzione degli alimenti e materiali contaminati.

    2. Dopo l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 6, la Commissione delibera sul saldo secondo la procedura prevista dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

    Articolo 4

    Spese operative ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

    1. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall'articolo 1, punto b), riguarda unicamente i pagamenti giustificati e ragionevoli relativi alle spese ammissibili citate all'allegato I.

    2. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall'articolo 1 esclude:

    a) la tassa sul valore aggiunto;

    b) le retribuzioni di funzionari;

    c) l'uso di materiali pubblici, ad eccezione del materiale corrente di laboratorio.

    Articolo 5

    Condizioni di versamento e documenti giustificativi

    1. Il contributo finanziario della Comunità, previsto dall'articolo 1, è versato sulla base dei seguenti elementi:

    a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III nel termine fissato dal paragrafo 2 del presente articolo;

    b) i documenti giustificativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, compresa una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti animali nonché un rapporto finanziario;

    c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione previsti dall'articolo 6.

    I documenti di cui al punto b) devono essere messi a disposizione per i controlli in loco che dovranno essere realizzati dalla Commissione.

    2. La domanda di cui al paragrafo 1, punto a), dev'essere introdotta sotto forma di schedario informatico conformemente agli allegati II e III entro un termine di 30 giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di questo termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per mese di ritardo.

    Articolo 6

    Controlli in loco effettuati dalla Commissione

    La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole competenti, può realizzare controlli in loco per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1 e spese relative.

    Articolo 7

    Destinatario

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (4) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

    ALLEGATO I

    Spese ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1

    1. Costi legati alla macellazione degli animali:

    a) salari e remunerazioni degli operai dei mattatoi;

    b) materiale corrente (pallottole, T61, tranquillanti, ecc.) e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;

    c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il mattatoio.

    2. Costi legati alla distruzione degli animali:

    a) squartamento: trasporto delle carcasse verso la fabbrica di squartamento e trattamento delle carcasse nonché distruzione delle farine;

    b) sotterramento: personale specialmente impiegato, materiali specialmente affittati per il trasporto e il sotterramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda;

    c) incenerimento: personale impiegato ad hoc, combustibili o altri materiali utilizzati, materiali appositamente noleggiati per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda.

    3. Costi di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende:

    a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;

    b) salari e remunerazioni del personale impiegato ad hoc.

    4. Costi per la distruzione degli alimenti contaminati:

    a) indennizzo al prezzo di acquisto degli alimenti;

    b) distruzione degli alimenti.

    5. Costi legati all'indennizzo per la distruzione delle attrezzature contaminate al valore del mercato. I costi dell'indennizzo ai fini della ricostruzione o del rinnovo degli edifici aziendali e i costi di infrastrutture non sono ammissibili.

    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

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