This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003D0476
2003/476/EC: Council Decision of 18 June 2003 on a revision of the Statutes of the Economic and Financial Committee
2003/476/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2003, relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario
2003/476/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2003, relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario
GU L 158 del 27.6.2003, pp. 58–60
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2012; abrog. impl. da 32012D0245
2003/476/CE: Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2003, relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0058 - 0060
Decisione del Consiglio del 18 giugno 2003 relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario (2003/476/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209, visto il parere della Commissione(1), considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, del trattato, è stato istituito un comitato economico e finanziario il 1o gennaio 1999. (2) Il Consiglio ha adottato il 21 dicembre 1998 la decisione 1998/743/CE sulla composizione del comitato economico e finanziario(2). (3) Il Consiglio ha adottato il 31 dicembre 1998 la decisione 1999/8/CE sullo statuto del comitato economico e finanziario(3). Tale statuto ha permesso al comitato di funzionare finora correttamente. (4) A seguito della decisione adottata dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, dieci nuovi Stati membri hanno firmato il 16 aprile 2003 un trattato di adesione all'Unione europea e dovrebbero aderirvi il 1o maggio 2004. (5) È necessario che il comitato economico e finanziario continui a lavorare efficacemente dopo l'allargamento. (6) È importante mantenere gli elementi che hanno contribuito all'efficacia del comitato. (7) Ciò richiederà l'adeguamento dei metodi di lavoro del comitato. (8) Tale adeguamento inciderà sulla partecipazione dei rappresentanti delle banche centrali. È importante continuare a ricorrere alle loro competenze e alla loro capacità di analisi e mantenerli coinvolti nelle questioni delle quali sono responsabili. (9) È pertanto opportuno rivedere lo statuto del comitato economico e finanziario, DECIDE: Articolo 1 Lo statuto del comitato economico e finanziario, riportato nell'allegato della decisione 1999/8/CE, è sostituito dal testo in allegato. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa ha effetto a partire dal 1o luglio 2003. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys (1) Parere reso il 21 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109. (3) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71. ALLEGATO "ALLEGATO STATUTO DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO Articolo 1 Il comitato economico e finanziario ("comitato") svolge i compiti descritti all'articolo 114, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 2 Il comitato può tra l'altro: - essere consultato nell'ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria, - fatto salvo l'articolo 207 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all'evoluzione del tasso di cambio dell'euro, - costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE. Articolo 3 I membri del comitato e i loro supplenti esercitano le loro funzioni nell'interesse della Comunità. Articolo 4 Il comitato si riunisce in due formazioni: o con membri scelti nell'ambito delle amministrazioni, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE o con membri delle amministrazioni, della Commissione e della BCE. Il comitato nella sua composizione plenaria riesamina regolarmente l'elenco delle questioni per le quali si prevede che i membri delle banche centrali nazionali partecipino alle riunioni. Articolo 5 Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali, quando sono presenti, e la Commissione partecipano pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori. Articolo 6 Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente per un periodo di due anni. Tale periodo è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i membri che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali. Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente. Articolo 7 In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito dal vicepresidente del comitato, che è eletto secondo gli stessi criteri di elezione del presidente. Articolo 8 Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono assistere alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo contraria decisione del comitato, essi non prendono parte alle discussioni. Un membro che si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti. Esso può anche delegare un altro membro. Il presidente e il segretario ne sono informati per iscritto prima della riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative. Articolo 9 Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti. Articolo 10 Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno quattro membri del comitato. Articolo 11 In regola generale il presidente rappresenta il comitato, in particolare egli può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo. Articolo 12 I lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei supplenti, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro. Articolo 13 Il comitato è assistito da un segretariato, diretto da un segretario. Il segretario e il personale necessario per il segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando essi esplicano le loro funzioni per il comitato. Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione. Articolo 14 Il comitato adotta il proprio regolamento interno."