Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0452

    2003/452/CE: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    GU L 152 del 20.6.2003, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/452/oj

    Related international agreement

    32003D0452

    2003/452/CE: Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    Gazzetta ufficiale n. L 152 del 20/06/2003 pag. 0022 - 0026


    Decisione del Consiglio

    del 26 maggio 2003

    relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

    (2003/452/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra(1) (in prosieguo denominato "accordo europeo"), prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

    (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Slovenia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

    (3) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia(2). Questo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

    (4) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 25 luglio 2002.

    (5) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo all'accordo europeo (in prosieguo denominato "il protocollo").

    (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

    (7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

    (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo, al fine di impegnare la Comunità, e a procedere alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

    Articolo 3

    1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati VI e VII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo.

    2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.

    Articolo 4

    La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine inferiore a 09.4000 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 5

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(5) ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 6

    Il regolamento (CE) n. 2475/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. Drys

    (1) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

    (2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

    (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    ALLEGATO

    Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Repubblica di Slovenia

    (di cui all'articolo 4)

    (NPF = dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top