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Document 32003D0138
2003/138/EC: Commission Decision of 27 February 2003 establishing component and material coding standards for vehicles pursuant to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 620)
2003/138/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 620]
2003/138/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 620]
GU L 53 del 28.2.2003, pp. 58–59
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In force
2003/138/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 620]
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 28/02/2003 pag. 0058 - 0059
Decisione della Commissione del 27 febbraio 2003 che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2003) 620] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/138/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Ai sensi della direttiva 2000/53/CE, la Commissione è tenuta a stabilire norme di codifica dei componenti e dei materiali, da usarsi da parte dei produttori e dei costruttori di materiali ed equipaggiamenti, finalizzate in particolare all'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati. (2) Sarebbe appropriato stabilire ulteriori norme di codifica sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso. (3) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/53/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, adottino la nomenclatura delle norme ISO di codifica dei componenti e dei materiali di cui all'allegato alla presente decisione, ai fini dell'etichettatura e dell'identificazione di componenti e materiali dei veicoli. Articolo 2 Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso, la presente decisione è sottoposta a revisione per stabilire anche per altri materiali, se necessario, norme di codifica dei componenti e dei materiali. Articolo 3 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. ALLEGATO Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura: - ISO 1043-1 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali. - ISO 1043-2 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo. - ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche. Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura: - ISO 1629 Gomme e lattici - Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici. I simboli "< " e " >" impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.