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Document 32002R2381

Regolamento (CE) n. 2381/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

GU L 358 del 31.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2381/oj

32002R2381

Regolamento (CE) n. 2381/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0119 - 0119


Regolamento (CE) n. 2381/2002 della Commissione

del 30 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro del premio alla vacca nutrice, il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2002(4), prevede all'articolo 29 bis una regola di arrotondamento del numero di animali per il calcolo del numero minimo e massimo di giovenche, espresso in percentuale. L'applicazione di questa regola penalizza il produttore soggetto al regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 quale si applica nel 2003. Per garantire l'uguale trattamento di tutti i produttori, occorre pertanto precisare l'applicazione di tale regola nel periodo suddetto per la fissazione del numero di giovenche qualora la domanda di premio concerna un numero pari a due animali.

(2) Occorre modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2342/1999.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, è aggiunto il comma seguente:"In deroga al primo comma, per l'applicazione nel 2003 del regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999, qualora una domanda di premio concerna un numero pari a due animali, il numero di giovenche che possono beneficiare del premio è fissato a una giovenca."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(4) GU L 277 del 15.10.2002, pag. 15.

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