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Document 32002R2375
Commission Regulation (EC) No 2375/2002 of 27 December 2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries and derogating from Council Regulation (EEC) No 1766/92
Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
GU L 358 del 31.12.2002, p. 88–91
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2008
Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0088 - 0091
Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994(3), in particolare l'articolo 2, vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT(4), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002(6), istituendo un contingente d'importazione a datare dal 1o gennaio 2003. (2) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2981600 tonnellate, di cui 572000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d'America e 38000 tonnellate in provenienza dal Canada. (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1o gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003. (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti. (5) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli. (7) Ai fini di un'efficace gestione dei contigenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(8), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica. (8) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(10). (9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati. (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento. Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all'articolo 3 del presente regolamento, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92. Articolo 2 1. È aperto, a decorrere dal 1o gennaio 2003, un contingente tariffario di 2981600 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta. 2. Il contingente tariffario è aperto il 1o gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata. Articolo 3 1. Il contingente tariffario annuale è suddiviso in tre sottocontingenti: a) sottocontingente I: 572000 tonnellate per gli Stati Uniti; b) sottocontingente II: 38000 tonnellate per il Canada; c) sottocontingente III: 2371600 tonnellate per gli altri paesi terzi. 2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. 3. Il sottocontingente III è diviso in quattro lotti trimestrali di 592900 tonnellate ciascuno per i seguenti periodi: a) lotto n. 1: 1o gennaio-31 marzo; b) lotto n. 2: 1o aprile-30 giugno; c) lotto n. 3: 1o luglio-30 settembre; d) lotto n. 4: 1o ottobre-31 dicembre. 4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito di un lotto sono automaticamente trasferiti al lotto successivo, tranne per il lotto n. 4 di cui al paragrafo 3, lettera d). In caso di esaurimento di un lotto, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del lotto successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Articolo 4 Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000. Articolo 5 1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile, per ciascun sottocontingente, per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo per periodo considerato. 2. Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione. Qualora il giorno previsto al presente paragrafo per una comunicazione coincida con una festività nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno lavorativo precedente tale festività nazionale. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali. 3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio per periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del sottocontingente per periodo considerato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Il giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno. Articolo 6 I titoli d'importazione sono validi per un periodo di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio dei titoli. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Articolo 7 In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili. Articolo 8 In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra "0". Articolo 9 La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il nome del paese d'origine; b) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 2375/2002 - Forordning (EF) nr. 2375/2002 - Verordnung (EG) Nr. 2375/2002 - Κανονισμóς (EK) αριθ. 2375/2002 - Regulation (EC) No 2375/2002 - Règlement (CE) n° 2375/2002 - Regolamento (CE) n. 2375/2002 - Verordening (EG) nr. 2375/2002 - Regulamento (CE) n.o 2375/2002 - Asetus (EY) N:o 2375/2002 - Förordning (EG) nr 2375/2002 c) nella casella 24, l'indicazione "12 EUR/tonnellata". Articolo 10 In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata. Articolo 11 Nel quadro degli contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(11). Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003. Esso si applica fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o al più tardi fino al 30 giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (5) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. (6) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15. (7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (8) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19. (9) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (10) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22. (11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2002358IT.009102.TIF">