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Dokument 32002R2344

Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

GU L 357 del 31.12.2002, s. 91–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2344/oj

32002R2344

Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 31/12/2002 pag. 0091 - 0143


Regolamento (CE) n. 2344/2002 della Commissione

del 18 dicembre 2002

che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato affinché si possa tener conto dei diversi sviluppi recenti.

(2) Con la decisione 2002/877/CE, del 5 novembre 2002(3), il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento, autorizzandone l'applicazione provvisoria.

(3) Con il regolamento (CE) n. 475/2002(4), la Commissione ha deciso di sospendere nei confronti dell'Ucraina l'applicazione del regime di duplice controllo per taluni prodotti tessili.

(4) Alcuni codici della nomenclatura combinata sono stati modificati a seguito della revisione della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Le modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere interamente sostituiti.

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(7) Per garantire che la Comunità adempia ai suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

a) gli allegati I, V e VII sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato del presente regolamento;

b) l'allegato III è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3.

(2) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

(3) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 20.

(4) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 26.

ALLEGATO

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1(1)

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. Ciò si applica ai seguenti paesi: Argentina, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cambogia, Cina (accordo AMF), Croazia, Egitto, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Nepal, Pakistan, Perù, Filippine, Federazione russa, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) NB:

Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia, Cina (accordo non AMF), Emirati arabi uniti, Federazione russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Moldavia, Mongolia, Nepal, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan e Vietnam (categorie da 1 a 161) e Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Taiwan (categorie da 1 a 123). Per Taiwan, le categorie da 115 a 123 sono comprese nel gruppo III B.

ALLEGATO I A

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti i filati delle categorie 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A e 127 B.

2. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) L'allegato III è modificato come segue:

a) All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

"6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

- due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

- Argentina=AR

- Armenia=AM

- Azerbaigian=AZ

- Bangladesh=BD

- Bielorussia=BY

- Bosnia-Erzegovina=BA

- Brasile BR=

- Cambogia=KH

- Cina=CN

- Croazia=HR

- Egitto=EG

- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia=96(1)

- Georgia=GE

- Hong Kong=HK

- India=IN

- Indonesia=ID

- Kazakistan=KZ

- Kirghizistan=KG

- Laos=LA

- Macao=MO

- Malaysia=MY

- Moldavia=MD

- Mongolia=MN

- Nepal=NP

- Pakistan=PK

- Perù=PE

- Filippine=PH

- Federazione russa=RU

- Singapore=SG

- Corea del Sud=KR

- Sri Lanka=LK

- Taiwan=TW

- Tagikistan=TJ

- Thailandia=TH

- Turkmenistan=TM

- Ucraina=UA

- Emirati Arabi Uniti=AE

- Uzbekistan=UZ

- Vietnam=VN

- due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione come segue:

- AT= Austria

- BL= Benelux

- DE= Germania

- DK= Danimarca

- EL= Grecia

- ES= Spagna

- FI= Finlandia

- FR= Francia

- GB= Regno Unito

- IE= Irlanda

- IT= Italia

- PT= Portogallo

- SE= Svezia

- un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio '3' per il 2003 e '4' per il 2004. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'appendice C dell'allegato V, tale numero è '9' per il 2003 e '0' per il 2004,

- un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

- un numero a cinque cifre da 00001 a 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione."

b) La tabella A è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Paesi e categorie soggetti al sistema della vigilanza a duplice controllo

(La descrizione completa delle categorie figura nell'allegato I)

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) L'allegato V è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

applicabili nel 2003 e nel 2004

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice A dell'allegato V

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice B dell'allegato V

>SPAZIO PER TABELLA>

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

Appendice C dell'allegato V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato IB)

>SPAZIO PER TABELLA>"

4) L'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO VII

di cui all'articolo 5

Traffico di perfezionamento passivo

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla colonna 2 della tabella annessa al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 2 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla colonna 4 della tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente, elencato nella colonna 1 della medesima tabella per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati

Articolo 2

Le reimportazioni non incluse nel presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento

Articolo 3

1. I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento.

2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

- trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,

- riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,

- uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3. Ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari, è autorizzato l'adeguamento dei limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento.

4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;

b) la categoria dei prodotti tessili in questione;

c) il quantitativo da reimportare;

d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;

e) se la richiesta si riferisce:

i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio(1), oppure

ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5 del medesimo regolamento.

3. Di norma le notifiche di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo vengono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 3.

5. Le competenti autorità avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi comunitari non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente comunitario non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del suddetto regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 5

Il certificato di origine viene rilasciato dalle autorità governative competenti nel paese fornitore interessato, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore e alle disposizioni dell'allegato III per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4 e il facsimile dei timbri utilizzati.

TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

applicabili nel 2003 e nel 2004

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1."

(1) Due cifre nel caso della FYROM.

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