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Document 32002R2313

Regolamento (CE) n. 2313/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

GU L 348 del 21.12.2002, p. 108–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2313/oj

32002R2313

Regolamento (CE) n. 2313/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0108 - 0109


Regolamento (CE) n. 2313/2002 della Commissione

del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2003 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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