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Document 32002R2312

    Regolamento (CE) n. 2312/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

    GU L 348 del 21.12.2002, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2312/oj

    32002R2312

    Regolamento (CE) n. 2312/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

    Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0106 - 0107


    Regolamento (CE) n. 2312/2002 della Commissione

    del 20 dicembre 2002

    che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione(1), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    Le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

    2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

    (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

    (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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