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Document 32002R2308

    Regolamento (CE) n. 2308/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

    GU L 348 del 21.12.2002, p. 102–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2308/oj

    32002R2308

    Regolamento (CE) n. 2308/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0102 - 0102


    Regolamento (CE) n. 2308/2002 della Commissione

    del 20 dicembre 2002

    che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione(5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

    (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

    (3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In base alle offerte presentate dal 16 al 19 dicembre 2002 è fissata una sovvenzione massima pari a 298,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (3) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

    (4) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

    (5) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 3.

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