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Document 32002R2241

    Regolamento (CE) n. 2241/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 341 del 17.12.2002, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2241/oj

    32002R2241

    Regolamento (CE) n. 2241/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 17/12/2002 pag. 0016 - 0021


    Regolamento (CE) n. 2241/2002 della Commissione

    del 16 dicembre 2002

    che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

    (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000(4), (CEE) n. 1964/82(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000(6), e (CEE) n. 2388/84(7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92(8).

    (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

    (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.

    (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

    (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 97/00 e 0202 20 90 91/00 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

    (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

    (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.

    (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

    (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002(10), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

    (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

    (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83(12).

    (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.

    (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.

    (15) Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.

    (16) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine. La soppressione delle restituzioni non può tuttavia dar luogo ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

    (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

    2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

    - all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(13),

    - all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio(14),

    - all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio(15).

    Articolo 2

    La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 90/00 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

    Articolo 3

    Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 91/00 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

    Articolo 4

    Il fatto che non venga fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria non è considerato come una differenziazione della restituzione.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

    (3) GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

    (4) GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

    (5) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

    (6) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

    (7) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

    (8) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

    (9) GU L 366 del 26.12.1987, pag. 1.

    (10) GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

    (11) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

    (12) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

    (13) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

    (14) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

    (15) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

    ALLEGATO

    del regolamento della Commissione, del 16 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria.

    B02: B08, B09 e destinazione 220.

    B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

    B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

    B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

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