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Document 32002R2176

Regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 331 del 7.12.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrog. impl. da 32003R1789

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2176/oj

32002R2176

Regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/2002 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione

del 6 dicembre 2002

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione(3) ha aggiunto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 una nuova nota complementare 1 al capitolo 39 e una nuova nota complementare 1 al capitolo 40, per precisare le condizioni cui devono rispondere i guanti, i mezzoguanti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare, per poter essere classificati nei capitoli 39 e 40 della nomenclatura combinata.

(2) È risultato che il termine "tessuto" di cui alle note complementari non precisa sufficientemente il materiale con cui possono essere fabbricati questi guanti, mezzoguanti e muffole.

(3) Al fine di precisare tale materiale e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura, il termine "tessuto" di cui alle menzionate note complementari dev'essere pertanto sostituito dall'espressione "tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute".

(4) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in conseguenza.

(5) Nell'interesse della certezza giuridica occorre che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1832/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1) nel capitolo 39, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:

"1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

- con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59]";

2) nel capitolo 40, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:

"1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

- con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

- con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20.

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