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Document 32002R2156
Commission Regulation (EC) No 2156/2002 of 4 December 2002 fixing the definitive aid on certain grain legumes for the 2002/2003 marketing year
Regolamento (CE) n. 2156/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2002/2003
Regolamento (CE) n. 2156/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2002/2003
GU L 328 del 5.12.2002, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003
Regolamento (CE) n. 2156/2002 della Commissione, del 4 dicembre 2002, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2002/2003
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 05/12/2002 pag. 0008 - 0008
Regolamento (CE) n. 2156/2002 della Commissione del 4 dicembre 2002 che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2002/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 ripartisce la superficie massima garantita tra lenticchie e ceci, da un lato, e vecce dall'altro, con la possibilità di trasferire la parte di superficie massima non utilizzata all'altra superficie massima garantita, prima di constatare un eventuale superamento. (2) La superficie massima garantita per le lenticchie ed i ceci di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 non è stata superata nella campagna 2002/2003, mentre la superficie massima garantita per le vecce, maggiorata del saldo non utilizzato della superficie massima garantita per le lenticchie e i ceci, è stata superata del 20,25 % nella campagna 2002/2003. L'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1577/96 dev'essere, per la campagna in questione, ridotta proporzionalmente per le vecce. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto definitivo per alcuni legumi da granella per la campagna 2002/2003 è fissato a 181,00 EUR per ettaro per le lenticchie ed i ceci e a 150,52 EUR per ettaro per le vecce. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. (2) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.