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Document 32002R2104

Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati

GU L 324 del 29.11.2002, p. 14–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2104/oj

32002R2104

Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 29/11/2002 pag. 0014 - 0019


Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione

del 28 novembre 2002

che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'evoluzione delle tecniche e dei concetti, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra istruzione formale e altre forme di apprendimento e l'applicazione della classificazione nei settori dell'istruzione e della formazione, rende necessario un adattamento dell'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione figurante nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 577/98.

(2) È necessario di conseguenza adattare anche la codifica di dette variabili figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione(3). Il nuovo elenco e i relativi codici devono essere applicati già nel 2003 in modo da garantire la piena compatibilità con il modulo ad hoc 2003 sulla formazione lungo tutto l'arco della vita(4).

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato nel modo seguente:

Il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:

"h) l'istruzione e la formazione

partecipazione a corsi formali di istruzione o formazione professionale durante le quattro settimane precedenti

- livello,

- settore;

partecipazione a corsi e ad altre attività di formazione durante le quattro settimane precedenti

- durata totale,

- scopo del corso o altra attività di formazione più recente,

- settore dell'attività di formazione più recente,

- partecipazione ad attività di formazione durante l'orario di lavoro;

livello di istruzione

- livello massimo di istruzione o formazione raggiunto,

- settore in cui è stato raggiunto tale livello massimo di istruzione o formazione,

- anno in cui è stato raggiunto tale livello massimo di istruzione o formazione;".

Articolo 2

La codifica delle variabili relative all'istruzione e alla formazione da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dall'anno 2003 figurante nell'allegato del presente regolamento sostituisce le variabili corrispondenti figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16.

(4) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 16.

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

1. Le variabili sono codificate nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le variabili seguenti sono facoltative:

EDUCFIELD, COURFIELD, COURPURP, COURWORH.

3. Le variabili seguenti sono facoltative per l'anno 2003:

EDUCSTAT, EDUCLEVEL, COURATT, COURLEN.

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