This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R2066
Commission Regulation (EC) No 2066/2002 of 21 November 2002 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)
Regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione, del 21 novembre 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)
Regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione, del 21 novembre 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)
GU L 318 del 22.11.2002, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione, del 21 novembre 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 22/11/2002 pag. 0004 - 0005
Regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione del 21 novembre 2002 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Portogallo ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso", la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen mi-cuits", l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Carciofo Romanesco del Lazio", la Grecia ha trasmesso alla Commissione due domande per registrare come indicazioni geografiche le denominazioni "Aktinidio Pierias" e "Milo Kastorias" e il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Welsh Beef". (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e in particolare comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo. (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento. (4) Nel frattempo, il nome di un'associazione richiedente, in precedenza "Welsh Beef Promotions", è stato sostituito da "Welsh Lamb and Beef Promotions Ltd". (5) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazioni d'origine protetta o indicazioni geografiche protette. (6) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1495/2002(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali indicazioni geografiche protette (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26. (3) GU C 21 del 24.1.2000, pag. 18 (Welsh Beef). GU C 21 del 24.1.2002, pag. 27 (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso). GU C 46 del 20.2.2002, pag. 5 (Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen mi-cuits). GU C 51 del 26.2.2002, pag. 26 (Carciofo Romanesco del Lazio). GU C 76 del 27.3.2002, pag. 7 (Aktinidio Pierias). GU C 67 del 16.3.2002, pag. 29 (Milo Kastorias). (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (5) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 11. ALLEGATO PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Carni bovine fresche PORTOGALLO Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso (IGP) REGNO UNITO Welsh Beef (IGP) Frutta - Frutta secca FRANCIA Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen mi-cuits (IGP) Ortofrutticoli ITALIA Carciofo Romanesco del Lazio (IGP) GRECIA Ακτινίδιο Πιερίας (Aktinidio Pierias) (IGP) Μήλο Καστοριάς (Milo Kastorias) (IGP)