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Document 32002R2011

Regolamento (CE) n. 2011/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

GU L 311 del 14.11.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2011/oj

32002R2011

Regolamento (CE) n. 2011/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14/11/2002 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2011/2002 del Consiglio

dell'11 novembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 1999, con regolamento (CE) n. 603/1999(2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

(2) Nell'ambito del medesimo procedimento, la Commissione, con decisione 1999/215/CE del 16 marzo 1999(3), ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società ungherese Tiszai Vegyi Kombinat Rt (in appresso denominata "la società").

(3) Le importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie dell'Ungheria esportate nella Comunità da questa società (codice addizionale Taric 8582 ) sono state esentate dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 603/1999.

B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO

(4) La Tiszai Vegyi Kombinat Rt ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.

(5) Di conseguenza, con decisione 2002/890/CE della Commissione(4), l'impegno di tale società è stato revocato ed il suo nome è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE.

C. DAZI DEFINITIVI

(6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con regolamento (CE) n. 603/1999.

(7) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping da istituire nei confronti delle esportazioni di prodotti fabbricati dalla società deve basarsi sui fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. A questo proposito, tenuto conto del fatto che il margine di dumping calcolato era inferiore al margine di pregiudizio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 26,4 % ad valorem, corrispondente al margine di dumping riscontrato [cfr. anche il considerando 26 del regolamento (CE) n. 603/1999].

D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999

(8) Alla luce di quanto precede, occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/1999, che elencano le società soggette a dazi antidumping e quelle esentate da tali dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 603/1999 è modificato come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>"

2) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Mikkelsen

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/2001 (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 1).

(3) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/324/CE (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 65).

(4) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

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